Cassazione Penale, Ordinanza n. 12989/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di indebita percezione di un beneficio economico previsto dalla normativa sul reddito di cittadinanza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge sostenendo che la fattispecie incriminatrice fosse stata abrogata e che, quindi, non potesse più essere mantenuta l'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa assunzione di una prova decisiva e l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, deducendone la genericità e il vizio di logicità, ma senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 non aveva prodotto effetti per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, poiché l'art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023 ha mantenuto applicabili, per il beneficio originario, le disposizioni incriminatrici vigenti al momento della concessione del beneficio stesso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non devoluto nei motivi di impugnazione e il terzo perché generico e privo di specifiche critiche alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso
La disposizione incriminatrice continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 in relazione al beneficio originario, nonostante l'intervenuta abrogazione normativa successiva.
art. 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019, ma con efficacia differita al 10 gennaio 2024.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Ha reintrodotto previsioni incriminatrici per false o omesse comunicazioni relative ai nuovi benefici economici, sostanzialmente analoghe a quelle già previste per il reddito di cittadinanza.
art. 13, comma 3, d.l. 4 maggio 2023, n. 48
al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023
Per il reddito di cittadinanza continua ad applicarsi la disciplina penale previgente per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, escludendo l'effetto abrogativo invocato dal ricorrente.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma incriminatrice non produce effetto estintivo quando il legislatore prevede una disciplina transitoria che mantiene applicabile la fattispecie originaria per fatti commessi entro un determinato termine.
- Nei ricorsi per cassazione, il motivo sulla violazione di legge è manifestamente infondato se la censura si fonda su un presunto effetto abrogativo smentito dal dato normativo transitorio applicabile al caso concreto.
- Il motivo relativo all'omessa assunzione di una prova decisiva è inammissibile se la questione non è stata devoluta nei motivi di appello o di impugnazione pertinenti.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando è meramente assertiva o generica e non si confronta specificamente con la sentenza impugnata.
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