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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18102/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna per il reato di evasione, sostenendo che non gli era stato notificato l'estratto contumaciale delle sentenze (Tribunale 3/7/2015 e Corte d'appello 22/3/2019). Ha dedotto che, non avendo partecipato all'udienza di primo grado, doveva essere considerato contumace e quindi titolare del diritto alla notifica dell'estratto contumaciale; ha inoltre sostenuto che il suo stato di detenzione per altro fatto costituiva un legittimo impedimento a comparire e che non era intervenuta alcuna rinuncia espressa a comparire

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha accertato che il ricorrente non era mai stato dichiarato contumace nel processo del 3 luglio 2015 (rito direttissimo dopo arresto in flagranza) e che non risultano atti o richieste che lo qualificassero come contumace o che egli avesse chiesto di partecipare a quell'udienza. La Corte ha confermato che l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo l'imputato formalmente contumace e non l'imputato che, pur assente o detenuto per altra causa, non ha chiesto di comparire; pertanto l'estratto contumaciale non gli era dovuto. Per tali ragioni il Tribunale di L'Aquila aveva correttamente deciso che la richiesta era manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di rigettare come manifestamente infondata la richiesta di declaratoria di non esecutività; usata per motivare il decreto impugnato

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Si applica esclusivamente all'imputato formalmente contumace: dà diritto alla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha interpretato che non riguarda l'imputato assente o detenuto per altra causa che non sia stato dichiarato contumace

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le disposizioni processuali rilevanti per la censura sulla regolarità del procedimento e sulla motivazione; impiegata nel contesto del controllo di legittimità sulle questioni procedurali dedotte

  • art. 15-bis L. 67/2014

    Richiamata dal ricorrente tra le norme che riteneva violate; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione invocata mutasse la propria valutazione circa l'assenza di diritto all'estratto contumaciale

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e): citata perché il ricorrente ha fondato il ricorso su violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte l'ha utilizzata per qualificare e esaminare i motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata automaticamente al ricorrente per il rigetto

Massime di principio

  • La notificazione dell'estratto contumaciale prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p. è dovuta soltanto quando l'imputato sia stato formalmente dichiarato contumace; l'assenza dell'imputato non equivale automaticamente a contumacia.
  • Lo stato di detenzione per fatti diversi non implica automaticamente che l'imputato sia da considerare contumace né che sussista il diritto all'estratto contumaciale, salvo che l'imputato non abbia richiesto espressamente di partecipare o sia stata adottata diversa pronuncia processuale.
  • Se il procedimento si è svolto con rito direttissimo dopo arresto in flagranza e la difesa ha chiesto termini a difesa o comunque l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento (anche dimostrata con il successivo esercizio dell'impugnazione), difficilmente potrà invocare la mancata notifica dell'estratto contumaciale come vizio idoneo a rendere la sentenza non esecutiva.
  • Le richieste manifestamente infondate possono essere respinte ex art. 666, comma 2, c.p.p.; chi impugna deve dimostrare la sussistenza degli elementi che qualificano la contumacia o il legittimo impedimento.
  • In casi analoghi il soggetto che ritiene di essere impedito a comparire per detenzione o altra causa deve documentare l'impedimento e, se possibile, chiedere espressamente la partecipazione o la sospensione/assistenza processuale; l'assenza di tale iniziativa indebolisce la contestazione sull'assenza di notifiche.
  • L'esercizio di impugnazioni (es. appello) da parte dell'imputato è indizio forte di conoscenza del procedimento e può essere valutato negativamente rispetto a pretese di nullità per mancata notifica dell'estratto contumaciale.

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