Cassazione Civile, Ordinanza n. 12661/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da avvisi di accertamento IRPEF notificati a tre soci di una società in accomandita semplice per l'anno d'imposta 2004, quale attribuzione per trasparenza di redditi di partecipazione conseguenti a riprese operate nei confronti della società. L'Ufficio contestava alla società acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, inseriti in una frode carosello con società cartiera, e da ciò derivavano gli accertamenti nei confronti dei soci. I giudici tributari di merito avevano accolto i ricorsi dei contribuenti richiamando, in modo sostanzialmente automatico, la declaratoria di nullità dell'avviso emesso nei confronti della società. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con un unico motivo per ciascun ricorso, la nullità delle sentenze di appello per motivazione apparente o comunque insufficiente: i giudici di secondo grado avrebbero omesso di esaminare i motivi di impugnazione dell'Ufficio e si sarebbero limitati a un rinvio acritico a una pronuncia resa nello stesso giorno sulla posizione della società, senza indicarne gli estremi né trascriverne o riprenderne i passaggi decisivi, impedendo così di ricostruire la ratio decidendi. I contribuenti intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi perché oggettivamente connessi, trattandosi di avvisi emessi nei confronti di diversi soci dipendenti dallo stesso avviso societario. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la motivazione delle sentenze impugnate era viziata perché si limitava a un richiamo meramente acritico della decisione resa nei confronti della società, senza autonoma valutazione critica dei motivi di appello e senza rendere conoscibile il percorso logico-giuridico seguito. Per questo ha cassato le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito per vizio di motivazione o violazione delle regole formali della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di rispettare il minimo costituzionale della motivazione, mediante effettiva comprensibilità del ragionamento decisorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi
la motivazione deve esporre in modo sufficiente il percorso logico seguito dal giudice
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali del rito tributario la cui violazione era dedotta
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro sulla struttura e contenuto della sentenza tributaria
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le disposizioni del processo tributario invocate nel motivo
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le disposizioni del processo tributario invocate nel motivo
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile anche in presenza di provvedimenti resi in altro processo o simultaneamente in cause connesse, ma solo se il giudice ne recepisce i contenuti dopo un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e dei passaggi decisivi richiamati.
- Non è sufficiente un richiamo generico o acritico a un'altra sentenza per integrare una motivazione valida: occorre indicare la fonte richiamata e rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito nel caso concreto.
- Quando la decisione di una controversia dipende da un rapporto di pregiudizialità o consequenzialità con altra causa connessa, il giudice può coordinare le motivazioni, ma deve comunque esplicitare i contenuti mutuati e la loro compatibilità con le doglianze dedotte nel processo specifico.
- Se la sentenza di merito non consente di individuare la ratio decidendi per effetto di un rinvio meramente assertivo ad altra pronuncia, la decisione è affetta da nullità e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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