Sentenza n. 614/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, con riferimento all'accredito delle spettanze riconosciute dal giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 gennaio 2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto all'accredito delle spettanze dovute in forza del giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione della pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha adempiuto al giudicato mediante l'accredito delle spettanze, determinando la piena soddisfazione della pretesa azionata. Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo che l'adempimento successivo alla proposizione del ricorso giustificasse la soccombenza virtuale dell'Amministrazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
L'adempimento sopravvenuto, con piena soddisfazione della pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall'adempimento tardivo dell'Amministrazione, le spese di giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione stessa, in quanto l'iniziativa processuale si è resa necessaria al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato.
- La dichiarazione di piena soddisfazione della pretesa da parte del ricorrente, conseguente all'accredito delle spettanze dovute in forza del giudicato, è sufficiente a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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