Cassazione Penale, Ordinanza n. 14944/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado di un imputato per tentato furto. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, essendo stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613 c.p.p. nel testo vigente dopo la riforma del 2017. Ha ritenuto tale difetto genetico dell’atto assorbente e dirimente rispetto a ogni censura proposta. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo quale parametro della doglianza difensiva sulla particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione deve provenire da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell’imputato rende il ricorso inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso è dichiarabile de plano.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ha modificato l’art. 613 c.p.p. introducendo l’esigenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, essendo richiesta una rappresentanza tecnica qualificata quale requisito formale essenziale dell’atto.
- La verifica della valida sottoscrizione del ricorso precede ogni esame del merito: un vizio genetico dell’atto introduttivo assorbe e rende irrilevanti le doglianze sostanziali o di motivazione.
- Dopo la riforma dell’art. 613 c.p.p., la firma personale dell’imputato non può supplire alla mancanza della sottoscrizione dell’avvocato iscritto all’albo speciale, neppure se il ricorso sia stato materialmente predisposto da un difensore non abilitato in cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano e comporta automaticamente gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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