Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo interessato)
La controversia
Il procedimento nasce da una misura di prevenzione patrimoniale richiesta nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, con sequestro disposto sui beni a lui riconducibili e, di fatto, su beni nella disponibilità di una ditta individuale di un terzo. Il terzo, titolare della ditta, sosteneva di avere un titolo legittimo di disponibilità sull'immobile occupato dall'attività e di esserne proprietario dei beni mobili presenti, chiedendo la revoca del sequestro prodromico alla confisca. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca per difetto di prova della legittimazione e per assorbimento del sequestro nella successiva confisca. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge, sostenendo che il terzo fosse legittimato a impugnare perché inciso dal sequestro e che il provvedimento di inammissibilità fosse erroneo, con richiesta di annullamento non solo dell'ordinanza impugnata ma anche degli atti presupposti e consequenziali. La Procura generale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e tardività/non impugnabilità del provvedimento di sequestro. La difesa replicava richiamando la precedente giurisprudenza che aveva riconosciuto il diritto del terzo a essere sentito nel procedimento di prevenzione.
La decisione
Le Sezioni Unite non decidono il merito del ricorso, ma rilevano che la questione centrale è la possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione dopo la novella del 2017. Ritengono che, secondo il tenore letterale dell'art. 27 d.lgs. 159/2011, tale provvedimento sia inoppugnabile e che non sia esperibile neppure l'opposizione in sede esecutiva. Tuttavia, reputano la disciplina potenzialmente in contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali evocati, per l'asimmetria di tutela tra pubblico ministero e terzo interessato. Per questo dichiarano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del diniego di revoca del sequestro, e sospendono il procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma richiamata quale base della richiesta di misure di prevenzione personale e patrimoniale
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma richiamata quale base della richiesta di misure di prevenzione personale e patrimoniale
art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
base normativa del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione
art. 23, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
disciplina dell'intervento del terzo interessato, della fissazione dell'udienza e della revoca del sequestro richiesta dal terzo
art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
catalogo tassativo dei provvedimenti impugnabili in materia di misure di prevenzione patrimoniali; il diniego della revoca del sequestro non vi è ricompreso
art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamo generale alle regole impugnatorie delle misure di prevenzione personali, estese per rinvio alle procedure patrimoniali nei limiti compatibili
conferma il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dei casi di inammissibilità
richiamo ai casi tassativi di inammissibilità dell'impugnazione
rimedio esecutivo ritenuto non esperibile contro il diniego di revoca del sequestro prodromico alla confisca
rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni nel procedimento di prevenzione
art. 12 preleggi
criterio esegetico richiamato per escludere interpretazioni contra legem o analogiche non consentite
art. 14 preleggi
limite all'analogia in presenza di tenore letterale univoco
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
norma che impone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in caso di questione non manifestamente infondata
art. 3 Cost.
parametro di ragionevolezza e parità di trattamento evocato per censurare l'asimmetria processuale
art. 24 Cost.
parametro del diritto di difesa che richiede strumenti effettivi di tutela per il terzo
art. 41 Cost.
tutela della libertà di iniziativa economica incisa dalle misure ablative
art. 42 Cost.
tutela del diritto di proprietà inciso dal sequestro e dalla confisca
art. 111 Cost.
parametro del giusto processo e dell'effettività del contraddittorio
art. 117 Cost.
parametro interposto in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU
art. 6 CEDU
garanzia del giusto processo e dell'effettività del diritto di difesa
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
tutela convenzionale della proprietà rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale
Massime di principio
- In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sistema delle impugnazioni è retto dal principio di tassatività: sono impugnabili solo i provvedimenti espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di introdurre rimedi ulteriori in via interpretativa quando il testo normativo è univoco.
- Dopo la riforma del 2017 dell'art. 27 d.lgs. 159/2011, il catalogo dei provvedimenti impugnabili comprende il sequestro applicato, il diniego del sequestro e la revoca del sequestro, ma non il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro; tale provvedimento resta dunque inoppugnabile.
- Contro il diniego della revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non è esperibile neppure l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., perché il legislatore ha consapevolmente escluso un rimedio autonomo per tale fase.
- La tutela del terzo interessato nella prevenzione patrimoniale deve essere effettiva e non irragionevolmente asimmetrica rispetto a quella del pubblico ministero, specie quando il sequestro incide su diritti di proprietà, di godimento e di iniziativa economica.
- Quando il tenore letterale della disciplina processuale è univoco, l'interprete non può colmare la mancanza di un rimedio mediante analogia o interpretazione adeguatrice se ciò comporterebbe una soluzione contra legem; in tal caso la via corretta è la rimessione alla Corte costituzionale.
- Le misure di prevenzione patrimoniali, pur avendo funzione ripristinatoria e non sanzionatoria, incidono in modo intenso su beni e libertà economiche tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU, per cui richiedono un controllo giurisdizionale rigoroso e un pieno rispetto del diritto di difesa del terzo.
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