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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14869/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale del riesame)

La controversia

L'indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravissimi indizi di colpevolezza in relazione a fatti qualificati come detenzione/cessione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in due diverse occasioni. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame è stato proposto un atto di appello cautelare, poi convertito in ricorso per cassazione. La Corte non affronta il merito delle doglianze cautelari, perché rileva una causa processuale di inammissibilità: il ricorso per cassazione è stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo legittima la riqualificazione dell'originario appello cautelare in ricorso per cassazione e rilevando che il difensore sottoscrittore non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicata come base della gravità indiziaria per i fatti di stupefacenti contestati.

  • art. 337 c.p.

    Indicata come ulteriore reato gravemente indiziato, contestato insieme ai fatti di stupefacenti.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato indirettamente quanto alla necessità del patrocinio di difensore iscritto nell'albo speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa.

Massime di principio

  • L'impugnazione cautelare convertita in ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende.
  • La Corte, di fronte a un vizio processuale assorbente relativo alla legittimazione del difensore, non esamina il merito delle doglianze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacentiReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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