Cassazione Penale, Ordinanza n. 14914/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione è investita del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna all'ergastolo per omicidio aggravato in danno di due persone e per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Tuttavia, dal testo emerge che la Suprema Corte non esamina i motivi di merito del ricorso, perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la motivazione della sentenza di appello era stata depositata nel termine indicato, il termine per ricorrere decorreva secondo le regole del computo dei termini processuali, non operava la proroga di quindici giorni prevista per l'imputato non presente in appello, e il fatto che il termine ultimo cadesse di sabato non comportava alcuno slittamento. Il ricorso, depositato due giorni oltre la scadenza calcolata dalla Corte, viene quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, c.p.p.
termine di novanta giorni
Il deposito della motivazione avvenuto entro il termine indicato esclude profili di tardività della sentenza di appello e consente il successivo computo del termine per impugnare.
art. 585 c.p.p.
termine per la proposizione del ricorso per cassazione
Il termine per ricorrere decorre secondo le regole sul computo dei termini processuali e, nel caso di deposito differito della motivazione, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
condizione per prorogare il termine di giorni quindici
La proroga non opera quando l'imputato è stato presente nel giudizio di appello.
art. 172, comma 4, c.p.p.
principio generale sul computo dei termini processuali
È applicabile al termine per impugnare e ne regola la decorrenza; non si applica una proroga automatica se la scadenza cade di sabato.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel caso di sentenza con motivazione depositata successivamente al dispositivo, il termine per proporre ricorso per cassazione va computato secondo le regole generali del codice di rito, decorrendo dal primo giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito.
- La proroga di quindici giorni per il ricorso per cassazione non spetta quando l'imputato sia stato presente in appello.
- Il fatto che il termine scada di sabato non comporta, nel processo penale, alcuno slittamento automatico al primo giorno non festivo.
- La proposizione del ricorso oltre il termine di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e, in assenza di causa non colpevole dell'errore, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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