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Parere

Parere n. 226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Franca Garofalo contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam, la Commissione esaminatrice del concorso e nei confronti della signora Anna Marino per l’annullamento dell’elenco della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di n. 5410 unità - operatore data entry – relativamente alla graduatoria relativa ai 750 posti destinati alla Corte di Appello di Napoli; dell’esito della prova scritta; del punteggio assegnatole, del questionario somministratole; degli atti e verbali tutti della commissione, ivi compresi quello della correzione delle prove.

Giustizia amministrativa202400021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di operatori data entry, limitatamente alla graduatoria dei 750 posti destinati alla Corte di Appello di Napoli, dell’esito della prova scritta, del punteggio attribuito, del questionario e degli atti della commissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di operatori data entry del Ministero della Giustizia, ha conseguito 19,875 punti nella prova scritta, a fronte della soglia minima di 21 punti, risultando non idonea. Ha sostenuto che il quesito n. 9 e il quesito n. 39 fossero erronei o comunque oscuri e che tale illegittimità le avrebbe sottratto 2,245 punti; il punteggio corretto sarebbe quindi stato pari a 21,120 punti, sufficiente per l’idoneità. Ha chiesto l’annullamento degli atti concorsuali previa sospensione cautelare. Il Ministero della Giustizia ha chiesto di essere estromesso, assumendo di essere estraneo alla procedura gestita dalla Commissione RIPAM presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il parere non esamina le questioni di rito e di merito, poiché la relazione ministeriale istruttoria non era ancora pervenuta.

Il parere

La Sezione respinge la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La ricorrente non ha prospettato danni gravi e irreparabili tali da non poter attendere la decisione di merito e, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, sarebbe possibile la restitutio in integrum della sua posizione. Quanto al merito, la Sezione rileva che l’assenza della relazione ministeriale impedisce ogni esame delle censure relative ai quesiti, al punteggio e agli atti concorsuali. Dispone pertanto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica trasmetta entro 60 giorni una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa trasmissione alla ricorrente di una prima relazione e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La decisione di rito e di merito è espressamente riservata; la trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare è respinta perché non è stato dimostrato il periculum in mora: non sono stati allegati danni gravi e irreparabili non suscettibili di attendere la decisione di merito. L’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe comunque la restitutio in integrum della posizione della ricorrente.

Relazione ministeriale e istruttoria

In mancanza della relazione ministeriale, non è possibile esaminare il merito delle censure. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica deve trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa assegnazione alla ricorrente di almeno 20 giorni per formulare osservazioni sulla prima relazione.

Decisione sul merito

Ogni decisione sulle questioni di rito e di merito è impregiudicata. La Sezione rinvia la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026; in caso di ingiustificato mancato adempimento istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già disponibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale la Sezione sta svolgendo l’istruttoria consultiva; il testo non richiama specifici articoli del decreto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati richiede la prospettazione di un periculum in mora concreto, consistente in danni gravi e irreparabili non suscettibili di attendere la definizione del merito.
  • Quando la relazione istruttoria ministeriale necessaria per la decisione non è pervenuta, la Sezione consultiva può sospendere l’esame del ricorso, ordinare l’integrazione istruttoria e riservare ogni decisione di rito e di merito.
  • L’integrazione istruttoria deve assicurare il contraddittorio, mediante trasmissione all’interessato della prima relazione e concessione di un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni.
  • Il mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la decisione, potendo il ricorso essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Impugnazione di una graduatoria concorsuale per operatori data entry

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di operatori data entry destinati al Ministero della Giustizia, limitatamente alla graduatoria relativa ai 750 posti della Corte di Appello di Napoli. Il ricorso è stato proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale RIPAM e la commissione esaminatrice, nei confronti di un’altra candidata.

Svolgimento della procedura e posizione della ricorrente

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di posti di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia. Dopo avere sostenuto la prova scritta il 22 giugno 2022, ha ottenuto 19,875 punti, inferiori alla soglia minima di 21 punti, ed è stata dichiarata non idonea.

La candidata ha contestato il quesito n. 9 e il quesito n. 39, ritenendoli erronei o almeno oscuri. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, tali quesiti le avrebbero sottratto complessivamente 2,245 punti. Il punteggio corretto sarebbe quindi stato pari a 21,120 punti, sufficiente per superare la soglia di idoneità. Sono stati impugnati l’elenco della graduatoria, l’esito della prova scritta, il punteggio, il questionario e gli atti e verbali della commissione, compresi quelli relativi alla correzione delle prove.

Domanda cautelare

La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. La Sezione ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che non sono stati prospettati danni gravi e irreparabili tali da non poter attendere la decisione sul merito.

Inoltre, l’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe la restitutio in integrum della posizione della ricorrente. Per tali ragioni, la domanda cautelare è stata respinta.

Istruttoria necessaria per il merito

La Sezione rileva che la relazione ministeriale non è ancora pervenuta. Tale mancanza impedisce di esaminare le censure di merito relative alla correttezza o chiarezza dei quesiti, alla determinazione del punteggio, alla valutazione della prova e agli altri atti della procedura concorsuale.

È stato quindi disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica trasmetta alla Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni della ricorrente.

A tal fine, alla ricorrente dovrà essere trasmessa una prima relazione e dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni. L’incombente istruttorio è dunque diretto anche a garantire il contraddittorio prima della definizione del ricorso.

Rinvio della decisione

La Sezione mantiene impregiudicata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, compresa la posizione processuale del Ministero della Giustizia, che aveva chiesto di essere estromesso assumendo la propria estraneità alla procedura concorsuale.

La trattazione del ricorso è sospesa e rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Se gli incombenti istruttori non saranno adempiuti senza giustificazione, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Esito

Il parere ha natura interlocutoria. La domanda cautelare è stata respinta, mentre l’esame del ricorso nel merito è stato sospeso in attesa della relazione istruttoria e delle eventuali osservazioni della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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