Parere n. 227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro la Commissione Medica Provinciale di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 10 aprile 2025 la concernente non idoneità alla guida di autoveicoli per mesi 6 relativa alla patente di AM B normale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento del 10 aprile 2025 di temporanea non idoneità alla guida per sei mesi, relativo alla patente AM B normale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Medica Provinciale che lo ha dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida dopo la rilevazione di positività ai cannabinoidi. Ha sostenuto che l’assunzione della sostanza fosse riconducibile a un trattamento terapeutico prescritto e controllato da un medico, censurando l’omessa considerazione della ricetta e della documentazione sanitaria, l’erroneità e illogicità dei presupposti, il difetto di approfondimento della condizione personale e la mancata valutazione della proporzionalità dei dosaggi e della loro incidenza sull’idoneità alla guida. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare del provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La Commissione medica aveva approfondito l’allegazione dell’uso terapeutico richiedendo una visita psichiatrica e una relazione del medico curante, e aveva esaminato la documentazione prodotta. Da tali approfondimenti risultavano, secondo il parere, elementi incompatibili con la riconduzione dell’assunzione a una finalità terapeutica: l’assenza di patologie o di resistenza a trattamenti farmacologici, il consumo di cannabis riferito da circa un anno e mezzo a fronte di un uso terapeutico limitato a circa un mese, la mancata assunzione di farmaci per l’insonnia salvo la melatonina e la volontà di interrompere l’uso della sostanza. La Commissione aveva inoltre motivato il contrasto della prescrizione con le raccomandazioni ministeriali sulla cannabis terapeutica e aveva ritenuto comprovato un uso voluttuario incompatibile con il rinnovo della patente. Il giudizio medico-legale è stato considerato espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevole, illogico o arbitrario. La motivazione è stata ritenuta sufficiente anche in ragione dell’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il ricorso è stato quindi respinto e l’istanza cautelare assorbita.
Osservazioni
Uso terapeutico della cannabis
La Commissione medica ha adeguatamente verificato l’allegazione del ricorrente mediante approfondimenti clinici, acquisendo la certificazione del medico curante e quella dello specialista psichiatra; il giudizio finale è stato espresso dopo l’esame di tale documentazione.
Valutazione medico-legale e discrezionalità tecnica
Le valutazioni dell’organo medico competente, fondate su nozioni scientifiche, sono sindacabili soltanto in presenza di inattendibilità, manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, vizi non ravvisati nel caso concreto.
Motivazione e sicurezza della circolazione
La motivazione del giudizio di non idoneità è stata ritenuta sufficiente e agevolmente comprensibile, anche considerando l’esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione è stata assorbita per effetto della decisione definitiva di rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 187, comma 8, Codice della strada
violazione dell’art. 187/8 C.d.S. (guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti)
La violazione è indicata nel provvedimento e nella documentazione medica quale antecedente della verifica dell’idoneità alla guida.
Raccomandazioni ministeriali per i medici prescrittori di cannabis, DGDSFC/1.6.b/2016/19
la cannabis terapeutica debba essere un supporto ai trattamenti standard solo se questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti collaterali significativi
Le raccomandazioni sono utilizzate dalla Commissione per valutare la non conformità della prescrizione terapeutica rispetto alla storia clinica e alle informazioni acquisite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto per la protezione dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Il giudizio di una commissione medica sull’idoneità alla guida costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere censurato soltanto quando risulti inattendibile, manifestamente irragionevole, illogico o arbitrario.
- Quando l’interessato deduce che la positività a sostanze stupefacenti dipende da un uso terapeutico, la commissione medica deve esaminare la documentazione sanitaria e può disporre ulteriori approfondimenti clinici; il giudizio è legittimo se fondato su una valutazione concreta e motivata della storia clinica e delle certificazioni acquisite.
- Il mero dissenso dell’interessato dalle conclusioni della commissione medica non dimostra, di per sé, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o l’irragionevolezza del giudizio tecnico.
- La motivazione del giudizio di non idoneità alla guida è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione e risulta coerente con l’esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Non idoneità temporanea alla guida e uso terapeutico di cannabis
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di una patente AM B contro il provvedimento del 10 aprile 2025 con cui la Commissione Medica Provinciale lo aveva dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida per sei mesi. Il ricorrente sosteneva che la positività ai cannabinoidi fosse dovuta a un trattamento terapeutico prescritto e controllato dal medico.
Premesse e motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per erroneità, illogicità e infondatezza dei presupposti del giudizio di non idoneità. In particolare, ha lamentato che la Commissione non avesse adeguatamente considerato la ricetta del 19 febbraio 2025 e il certificato del 25 marzo 2025, né contestualizzato il dato risultante dall’analisi tossicologica rispetto alla sua condizione personale.
Secondo il ricorrente, l’assunzione della sostanza non era riconducibile ad automedicazione o consumo ricreativo, ma a una finalità terapeutica. Ha inoltre sostenuto che sarebbe stata necessaria una valutazione dei dosaggi e della loro concreta incidenza sulla capacità di guida. È stata formulata anche un’istanza cautelare di sospensione del provvedimento.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha contestato il ricorso, osservando che le valutazioni della Commissione medica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica fondata su cognizioni scientifiche. Tali valutazioni sarebbero sindacabili soltanto in presenza di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici, non ravvisabili nel caso concreto.
L’amministrazione ha inoltre evidenziato che la Commissione non aveva trascurato la documentazione sanitaria, ma aveva ritenuto che la positività ai cannabinoidi non fosse riconducibile a uso terapeutico. Il provvedimento richiamava la violazione dell’art. 187, comma 8, del Codice della strada, gli esiti degli esami di laboratorio e gli approfondimenti svolti dal medico curante e dallo psichiatra.
Istruttoria della Commissione medica
Per verificare l’affermazione dell’interessato circa la finalità terapeutica dell’assunzione, la Commissione aveva richiesto una visita specialistica psichiatrica e una relazione del medico curante. Il ricorrente aveva prodotto una certificazione del medico di medicina generale del 4 aprile 2025 e una certificazione dello psichiatra del 3 aprile 2025.
La Commissione aveva quindi fondato il giudizio anche sui seguenti elementi:
- assenza, nell’anamnesi, di patologie o di resistenza ai trattamenti farmacologici;
- indicazione di insonnia pregressa e riferito consumo di cannabis da circa un anno e mezzo;
- uso dichiaratamente terapeutico limitato a circa un mese;
- mancata assunzione di farmaci per l’insonnia, salvo la melatonina;
- dichiarata volontà del ricorrente di interrompere l’uso della sostanza.
Sulla base di tali elementi, la Commissione aveva ritenuto non dimostrata la finalità terapeutica e aveva ravvisato un uso voluttuario incompatibile con il rinnovo della patente. Aveva inoltre richiamato le raccomandazioni ministeriali per i medici prescrittori di cannabis, secondo cui la cannabis terapeutica deve costituire un supporto ai trattamenti standard soltanto quando questi ultimi non abbiano prodotto gli effetti desiderati o abbiano causato effetti collaterali significativi.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché le relazioni ministeriali erano state trasmesse anche al ricorrente. Nel merito, ha escluso la presenza dei vizi denunciati.
Il Consiglio di Stato ha considerato il giudizio della Commissione il risultato di un’istruttoria concreta e approfondita, svolta proprio per verificare la tesi dell’uso terapeutico. Non è stata ravvisata manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, né un travisamento dei fatti. Il mero dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni tecniche non è stato ritenuto sufficiente a infirmarle.
La motivazione è stata giudicata adeguata e comprensibile, anche alla luce dell’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Esito
Il ricorso straordinario è stato respinto. La domanda cautelare è stata assorbita dalla decisione sul merito.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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