Parere n. 231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di-OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento K10/C/500712 del 3 febbraio 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, adottato dalla Prefettura con provvedimento K10/C/500712 del 3 febbraio 2022
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, deducendo l’errata valutazione della causa preclusiva prevista dall’art. 6 della medesima legge e il difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. In materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego impugnato era fondato su una condanna penale e non su motivi di sicurezza della Repubblica, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se riproposta dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Osservazioni
Giurisdizione sulla cittadinanza per matrimonio
La controversia relativa al diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il diniego non riguarda l’esercizio del potere discrezionale fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma una diversa causa preclusiva prevista dall’art. 6 della stessa legge.
Salvezza degli effetti della domanda
La domanda può essere riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, sulla base del quale il ricorrente aveva presentato l’istanza.
art. 6, comma 1, lettera b), legge 5 febbraio 1992, n. 91
un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
Prevede la causa preclusiva posta a fondamento del diniego impugnato; la sua applicazione non comporta, secondo il parere, l’esercizio di una potestà discrezionale idonea a radicare la giurisdizione amministrativa.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Costituisce l’unica causa preclusiva rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione; soltanto in tale ipotesi la posizione del richiedente si configura come interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91
quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
La disposizione, abrogata dall’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018, è richiamata per delimitare temporalmente l’ambito di alcuni precedenti giurisprudenziali.
art. 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
Ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
È il riferimento normativo generale al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, richiamato dal tipo di rimedio esaminato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione del coniuge del cittadino italiano ha natura di diritto soggettivo, salvo che il diniego sia fondato sull’esercizio del potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- L’unica causa preclusiva prevista dall’art. 6 della legge n. 91/1992 idonea a trasformare il diritto soggettivo in interesse legittimo e a radicare la giurisdizione amministrativa è quella relativa ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui alla lettera c).
- Quando il diniego della cittadinanza per matrimonio è fondato su una causa diversa dai motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la relativa controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Diniego della cittadinanza italiana per matrimonio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero, coniuge di cittadino italiano, contro il diniego della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura competente. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, mentre il diniego era stato fondato sulla causa preclusiva prevista dall’art. 6, comma 1, lettera b), della stessa legge, relativa alla condanna per un delitto non colposo punito con una pena edittale massima non inferiore a tre anni.
Svolgimento del procedimento
Il ricorrente ha dedotto l’errata valutazione del presupposto ostativo e il difetto di motivazione e di istruttoria. Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
La Sezione ha dato atto che il contraddittorio era stato pienamente garantito, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, il quale non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Questione di giurisdizione
La questione decisiva concerne il riparto di giurisdizione nelle controversie sull’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. Secondo l’orientamento più recente e prevalente richiamato dal parere, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
Tale posizione si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare l’esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il diniego non era stato motivato da ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, ma dalla causa preclusiva di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), concernente una condanna penale. Secondo la Sezione, tale ipotesi non implica l’esercizio della discrezionalità amministrativa speciale prevista dalla lettera c).
Ne consegue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il parere richiama, in particolare, le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7441/1993, n. 1000/1995 e n. 29297/2021, nonché precedenti della giurisprudenza amministrativa e della stessa Sezione, tra cui i pareri n. 512 del 23 marzo 2023 e n. 405 del 28 aprile 2025. È invece ritenuto superato il precedente orientamento contrario, già seguito dalla Sezione nel parere n. 1387 del 5 agosto 2020.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Non è stato quindi esaminato nel merito il motivo relativo alla legittimità della valutazione della condanna penale né quello relativo al difetto di motivazione e di istruttoria.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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