Parere n. 228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per la revocazione del d.P.R. del 2 febbraio 2024 che, in conformità al parere n. -OMISSIS- (affare n. -OMISSIS-), ha respinto il suo ricorso straordinario presentato avverso il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024, recante il rigetto di un ricorso straordinario contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 2 febbraio 2024, deducendo, nella fase rescindente, la violazione del contraddittorio per la mancata comunicazione della relazione istruttoria del Ministero dell’interno relativa all’originario ricorso straordinario. Secondo la ricorrente, la relazione avrebbe contenuto argomentazioni decisive circa la non attualità dei requisiti reddituali. Nella fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento dell’originario ricorso contro il diniego della cittadinanza, adottato per carenza del requisito reddituale previsto per la concessione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. La Sezione ha inoltre rilevato che la relazione ministeriale richiesta nel procedimento di revocazione non era stata depositata dall’Amministrazione.
Il parere
La Sezione ha ritenuto sussistente l’errore revocatorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale relativa all’originario ricorso straordinario non era stata comunicata alla ricorrente. Tale omissione integra una violazione del principio del contraddittorio deducibile mediante revocazione ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Il Consiglio di Stato ha richiamato e condiviso l’orientamento secondo cui, anche nell’ambito del ricorso straordinario, deve essere assicurata alle parti la conoscenza della relazione ministeriale per consentire la presentazione di osservazioni e controdeduzioni, pur senza equiparare integralmente il rimedio straordinario a un rimedio giurisdizionale. Ha pertanto espresso parere nel senso dell’annullamento del decreto presidenziale del 2 febbraio 2024. Quanto alla fase rescissoria, ha disposto la trasmissione della relazione ministeriale alla ricorrente, assegnandole trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni; il Ministero dovrà quindi predisporre, nei successivi quindici giorni, una relazione integrativa. La decisione sul merito dell’originario ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza del secondo trimestre 2026.
Osservazioni
Violazione del contraddittorio e mancata comunicazione della relazione ministeriale
La mancata comunicazione alla ricorrente della relazione istruttoria del Ministero relativa all’originario ricorso straordinario costituisce errore revocatorio e violazione del principio del contraddittorio. La relazione deve essere conosciuta dalle parti affinché possano formulare osservazioni e controdeduzioni.
Fase rescindente
Il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024 deve essere annullato, essendo stato adottato senza che la ricorrente avesse avuto conoscenza della relazione ministeriale.
Fase rescissoria e integrazione istruttoria
La relazione ministeriale deve essere trasmessa alla ricorrente, che dispone di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero potrà quindi trasmettere una relazione integrativa entro i successivi quindici giorni.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La revocazione è il rimedio straordinario attraverso il quale può essere dedotta anche la violazione del contraddittorio derivante dalla mancata comunicazione della relazione ministeriale nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza presentata dalla ricorrente; nell’originario procedimento il diniego era stato motivato dalla carenza del requisito reddituale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la mancata comunicazione alle parti della relazione istruttoria ministeriale, quando questa contiene elementi rilevanti per la decisione, viola il principio del contraddittorio ed è deducibile mediante ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971.
- La natura giustiziale e non giurisdizionale del ricorso straordinario non esclude l’obbligo di assicurare alle parti la conoscenza della relazione ministeriale e la possibilità effettiva di formulare osservazioni e controdeduzioni.
- L’accertamento della violazione del contraddittorio nella fase rescindente comporta l’annullamento del decreto presidenziale adottato sul ricorso straordinario; nella successiva fase rescissoria devono essere ripristinate le garanzie partecipative mediante la comunicazione della relazione e l’acquisizione delle eventuali controdeduzioni.
Revocazione di un decreto presidenziale sul diniego della cittadinanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario per revocazione proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno. La ricorrente aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024, con cui era stato respinto il precedente ricorso straordinario contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il parere è interlocutorio quanto alla fase rescissoria: la Sezione ha annullato il decreto impugnato nella fase rescindente e ha disposto ulteriori adempimenti istruttori prima di decidere nuovamente il merito.
Vicenda originaria
L’istanza di cittadinanza era stata presentata nel 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’interno l’aveva respinta il 28 gennaio 2020 per carenza del requisito reddituale.
La ricorrente aveva quindi proposto ricorso straordinario il 27 gennaio 2021. Il successivo decreto presidenziale del 2 febbraio 2024, adottato in conformità al parere della Sezione n. 750 del 2023, aveva respinto il ricorso, attribuendo rilievo al fatto che il reddito familiare della richiedente nel triennio 2017-2019 fosse inferiore alle soglie applicabili.
Motivi della revocazione
Con ricorso notificato il 24 gennaio 2025, la ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio, lamentando di non avere ricevuto la relazione istruttoria ministeriale relativa all’originario ricorso straordinario. La relazione avrebbe contenuto argomentazioni decisive riguardanti la non attualità dei requisiti reddituali.
La ricorrente ha chiesto, nella fase rescindente, l’annullamento del decreto presidenziale e, nella fase rescissoria, l’accoglimento dell’originario ricorso straordinario.
Violazione del contraddittorio
La Sezione ha ritenuto fondato il motivo revocatorio. La relazione istruttoria ministeriale non risultava essere stata comunicata alla ricorrente, con conseguente lesione della possibilità di conoscere gli elementi posti a fondamento della decisione e di formulare osservazioni e controdeduzioni.
Il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente della Sezione IV, 6 maggio 2002, n. 2428, nel quale era stata riconosciuta la possibilità di far valere mediante revocazione, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, un errore revocatorio derivante dall’omesso esame di deduzioni formulate nel procedimento straordinario.
La Sezione ha inoltre precisato che il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale amministrativo e non ha natura giurisdizionale, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale e dall’Adunanza plenaria. Ciò, tuttavia, non impedisce di applicare pienamente il principio del contraddittorio con riferimento alla conoscenza della relazione ministeriale. La garanzia non comporta l’equiparazione del ricorso straordinario al processo giurisdizionale sotto ogni altro profilo.
Superamento del precedente orientamento
La Sezione ha dichiarato di condividere il nuovo orientamento sulla necessità di comunicare la relazione ministeriale a tutte le parti, rimeditando, limitatamente a tale profilo, il precedente indirizzo contrario espresso nei pareri della Sezione I del 9 luglio 2021, n. 1213, e del 3 ottobre 2022, n. 1618.
Fase rescindente
Accertata la violazione del contraddittorio, la Sezione ha espresso parere nel senso che il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024 debba essere annullato.
Fase rescissoria e ulteriori adempimenti
La Sezione non ha deciso immediatamente il merito dell’originario ricorso. Ha disposto che la relazione ministeriale sia trasmessa alla ricorrente, assegnandole trenta giorni per formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni, da inviare direttamente al Ministero e per conoscenza alla Sezione.
Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere un’apposita relazione integrativa entro i successivi quindici giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
La trattazione è stata rinviata a un’adunanza del secondo trimestre 2026.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
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