Salta al contenuto
Parere

Parere n. 229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento: a) della determinazione del Comandante interregionale dell’Italia-OMISSIS-della Guardia di Finanza n. 113134/2024 del 23 febbraio 2024 di irrogazione della sanzione disciplinare delle funzioni del grado per 10 mesi; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente, esecutivo o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione del Comandante interregionale della Guardia di Finanza n. 113134/2024 del 23 febbraio 2024, recante la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per dieci mesi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata a conclusione di un procedimento disciplinare seguito a una sentenza di patteggiamento per diffamazione aggravata. Ha dedotto l’erroneità dei presupposti, la contraddittorietà e l’eccesso di potere. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, poiché il provvedimento non era definitivo ed era impugnabile mediante ricorso gerarchico al Comandante generale della Guardia di Finanza. Il ricorrente non aveva esperito tale rimedio e il provvedimento indicava in modo chiaro i mezzi di impugnazione esperibili.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare le censure di merito. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, ossia contro provvedimenti per i quali il ricorso gerarchico sia già stato esperito oppure non sia previsto. Nel caso concreto il provvedimento disciplinare era soggetto a ricorso gerarchico, che il ricorrente non aveva proposto. È stata inoltre esclusa la possibilità di invocare l’errore scusabile, poiché il provvedimento indicava correttamente, chiaramente e inequivocabilmente i rimedi esperibili, in conformità all’art. 3, comma 4, della l. 241/1990. Il parere non ha esaminato l’istanza sospensiva né i motivi sostanziali di illegittimità, essendo precluso l’esame nel merito dall’inammissibilità del ricorso.

Osservazioni

Definitività dell’atto impugnato

Il ricorso straordinario è inammissibile perché proposto contro un provvedimento disciplinare non definitivo, suscettibile di ricorso gerarchico al Comandante generale della Guardia di Finanza.

Omesso esperimento del ricorso gerarchico

Il ricorrente non ha previamente utilizzato il ricorso gerarchico previsto dall’ordinamento; tale omissione impedisce l’accesso al ricorso straordinario.

Errore scusabile

Non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini o per la scusabilità dell’errore, poiché in calce al provvedimento erano indicati in modo corretto, chiaro e inequivocabile i mezzi di impugnazione, come richiesto dall’art. 3, comma 4, della l. 241/1990.

Censure di merito

Le dedotte erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed eccesso di potere non sono state esaminate, in ragione della rilevata inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi.

    La definitività dell’atto costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario; sono definitivi gli atti contro i quali sia stato esperito o non sia previsto il ricorso gerarchico.

  • art. 1 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato dal Ministero in relazione al rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso straordinario.

  • art. 16 d.lgs. 165/2001

    È richiamato dal Ministero unitamente all’art. 1 del d.P.R. 1199/1971 quale base del ricorso gerarchico proponibile contro il provvedimento disciplinare.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    L’indicazione corretta, chiara e inequivocabile dei mezzi di impugnazione nel provvedimento esclude, nel caso concreto, la scusabilità dell’errore derivante dall’omesso esperimento del ricorso gerarchico.

  • art. 227, commi 1 e 2, codice penale militare di pace

    È richiamato quale norma relativa alla fattispecie penale per la quale il ricorrente ha definito il procedimento mediante patteggiamento.

  • art. 42, n. 2, codice penale militare di pace

    È richiamato in relazione alla contestazione penale per diffamazione aggravata, presupposto del procedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi; la presenza di un ricorso gerarchico ancora esperibile impedisce di qualificare l’atto come definitivo.
  • L’omesso esperimento del ricorso gerarchico rende inammissibile il ricorso straordinario quando il provvedimento impugnato era soggetto a quel rimedio.
  • L’errore nell’individuazione del rimedio non è scusabile quando il provvedimento indica correttamente, chiaramente e inequivocabilmente i mezzi di impugnazione esperibili.
  • La rilevata inammissibilità per carenza di definitività dell’atto preclude l’esame dei motivi di merito e dell’istanza cautelare.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro una sanzione disciplinare non definitiva

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare della Guardia di Finanza contro il Ministero dell’economia e delle finanze. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della determinazione con cui il Comandante interregionale aveva disposto la sospensione dalle funzioni del grado per dieci mesi.

Premesse della vicenda

La sanzione disciplinare era stata adottata al termine di un procedimento disciplinare avviato dopo la conclusione di un procedimento penale per diffamazione aggravata. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento, recante la condanna, con pena sospesa, a due mesi e venti giorni di reclusione militare.

Il ricorrente aveva dedotto l’erroneità dei presupposti, la contraddittorietà e l’eccesso di potere. Il Ministero, invece, aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che il provvedimento disciplinare non era definitivo e poteva essere impugnato con ricorso gerarchico al Comandante generale della Guardia di Finanza.

Quadro normativo sulla definitività

L’art. 8 del d.P.R. 1199/1971 ammette il ricorso straordinario soltanto contro atti amministrativi definitivi. Secondo il parere, sono tali i provvedimenti contro i quali il ricorso gerarchico sia stato già esperito oppure non sia previsto.

Nel caso esaminato il ricorrente non aveva proposto il ricorso gerarchico previsto dall’ordinamento. Pertanto, il provvedimento disciplinare non aveva ancora acquisito carattere definitivo e non poteva essere direttamente impugnato con ricorso straordinario.

Esclusione dell’errore scusabile

La Sezione ha escluso che l’omesso esperimento del ricorso gerarchico potesse essere giustificato mediante la scusabilità dell’errore. In calce al provvedimento impugnato erano infatti indicati correttamente, chiaramente e inequivocabilmente i mezzi di impugnazione esperibili.

Tale indicazione soddisfaceva l’obbligo previsto dall’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 e rendeva conoscibile al destinatario la necessità di utilizzare il rimedio gerarchico prima di proporre il ricorso straordinario.

Esito del parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per la non definitività dell’atto impugnato. Non sono state quindi esaminate le censure relative all’erroneità dei presupposti, alla contraddittorietà e all’eccesso di potere, né risulta esaminata nel merito l’istanza sospensiva.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.