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Parere

Parere n. 230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento k10/552272 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana per mancanza del vincolo di coniugio, conseguente a separazione giudiziale dal coniuge cittadino italiano

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che ha respinto l'istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992. Il diniego era motivato dall'interruzione della convivenza con la coniuge, cittadina italiana naturalizzata, a seguito di separazione giudiziale. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta riconciliazione di fatto con la consorte. Il Ministero dell'interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. In materia di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che degrada a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992. Poiché il diniego impugnato era fondato sulla mancanza del vincolo di coniugio e non su motivi di sicurezza della Repubblica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia sulla spettanza della cittadinanza italiana richiesta dal coniuge di un cittadino italiano riguarda, in assenza di valutazioni discrezionali relative alla sicurezza della Repubblica, un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è pertanto inammissibile.

Riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se essa viene riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, ferme restando le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina il conferimento della cittadinanza italiana al coniuge di cittadino italiano; la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, salvo l'esercizio del potere discrezionale relativo ai motivi di sicurezza della Repubblica.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”

    Costituisce l'unica causa preclusiva rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione in materia di acquisto della cittadinanza per iuris communicatio; solo in tale ipotesi la posizione soggettiva degrada a interesse legittimo.

  • art. 8, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni

    La disposizione, abrogata dall'art. 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, è richiamata per delimitare l'ambito temporale di alcuni precedenti orientamenti sulla giurisdizione.

  • art. 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

    Ha abrogato il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 91 del 1992.

  • art. 9, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio di tre mesi; il parere applica tale meccanismo alla riproposizione davanti al giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il richiedente è titolare di un diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, salvo che il diniego dipenda dall'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.
  • La valutazione discrezionale dell'amministrazione rilevante ai fini del riparto di giurisdizione è limitata ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; le altre cause ostative all'acquisto della cittadinanza non trasformano la posizione del richiedente in interesse legittimo.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
  • Il superamento di un precedente orientamento giurisprudenziale è giustificato dall'adesione all'indirizzo più recente e prevalente della giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Diniego della cittadinanza italiana al coniuge di cittadino italiano

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego prefettizio dell'istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale competente.

Fatti e provvedimento impugnato

Il ricorrente aveva presentato istanza di cittadinanza il 25 ottobre 2018 in quanto coniuge di una cittadina italiana naturalizzata. La Prefettura aveva respinto l'istanza rilevando la mancanza del vincolo di coniugio effettivo, poiché la convivenza era cessata in seguito a una separazione giudiziale pronunciata nel 2015. Nel ricorso straordinario il richiedente ha sostenuto l'esistenza di una riconciliazione di fatto con la coniuge.

Contraddittorio

La relazione ministeriale, contenente l'eccezione di difetto di giurisdizione e la richiesta di rigetto nel merito, è stata trasmessa al ricorrente. Il Consiglio di Stato ha dato atto che il contraddittorio era stato pienamente garantito, sebbene il ricorrente non avesse presentato osservazioni o controdeduzioni.

Riparto di giurisdizione in materia di cittadinanza

La Sezione ha richiamato il più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, nonché la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Secondo tale orientamento, il coniuge del cittadino italiano che chieda l'acquisto della cittadinanza per iuris communicatio è titolare di un diritto soggettivo.

Tale posizione si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992. Questa è l'unica causa ostativa affidata a una valutazione discrezionale dell'amministrazione ai fini del riparto di giurisdizione.

Applicazione al caso concreto

Il diniego impugnato non era fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma sulla ritenuta mancanza del vincolo di coniugio derivante dalla separazione giudiziale. La questione riguardava quindi la spettanza del diritto alla cittadinanza e non l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.

Di conseguenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La Sezione ha ritenuto superato il precedente orientamento contrario, già seguito in passato dalla stessa Sezione, richiamando i propri pareri n. 512 del 23 marzo 2023 e n. 405 del 28 aprile 2025, nonché le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione indicate nel parere.

Esito e riproposizione della domanda

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa venga riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, ferme restando le preclusioni e decadenze già intervenute.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e ripartoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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