Parere n. 232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Emanuela Acuto, Sara Anelli, Alessio Buti, Sara Campitelli, Antonella De Filippis, Vincenzo De Luca, Giusy Di Paola, Federica Di Ruzza, Pietro Foschi, Paola Gallo, Chiara La Neve, Maria Luisa Maricchiolo, Teresa Melillo, Davide Negro, Sabina Nicolis, Cassandra Patrono, Renata Rotundo, Maria Grazia Ruscello, Maria Simona Stallo e Davide Zanin contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito), tutti gli Uffici Scolastici Regionali, tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e nei confronti delle signore Camilla Maria Ornaghi, Elena Fendoni, Anna Maria Belle' per l'annullamento: - del D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non prevede l'inclusione dei docenti abilitati con TFA nella III e IV fascia delle suddette graduatorie, né la possibilità di presentare le domande di inserimento in via telematica; nella parte ove dispone che gli ATP o USR possano rifiutare le domande presentate in forma cartacea da quanti sono stati esclusi dalle GAE; nonché delle graduatorie ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma dei dirigenti scolastici provinciali e regionali p.t.) per il triennio 2014-2017 pubblicate dagli ATP, nella parte in cui non prevedono, in relazione alla classe di concorso ed alla provincia indicate, il loro inserimento nella III o nella IV fascia delle GAE, né con riserva né a pieno titolo; - del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 e del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 nelle parti di cui sopra; - di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, consequenziale e/o connesso; - nonché di tutti i decreti di formazione, aggiornamento e/o integrazione delle graduatorie ad esaurimento dalla loro istituzione, ivi compresi: A) il D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249”, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (pubblicato in GU Serie Generale n. 155 del 4-7-2013), nella parte in cui all’art. 4, comma 1, lett. m, modifica l’art 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l’art. 27 bis, il quale prevede che: “i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami"; B) per le medesime ragioni: il D.M. n. 53 del 14 giugno del 2012; il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011; il D.M. n. 42 del 8 aprile 2009; il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010; il D.M. 572/2013 del 23 giugno 2013; il D.M. n. 325 del 2015 del 2 giugno 2015; il Ddg 16 marzo 2017 e, comunque, tutti i decreti di aggiornamento, modificazione, integrazione aventi ad oggetto le GAE dalla loro istituzione sino al più recente ed impugnato decreto ministeriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti ministeriali e delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludevano i docenti abilitati con TFA dall’inserimento nella III o IV fascia delle GAE e non consentivano la presentazione telematica delle domande.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, docenti abilitati mediante Tirocinio Formativo Attivo, hanno impugnato il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e le relative graduatorie, lamentando l’illegittima esclusione dall’inserimento nella III o IV fascia delle GAE, anche con riserva, nonché l’impossibilità di presentare le domande in via telematica e il rifiuto delle domande cartacee. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 5-bis della legge n. 169 del 2008, della disciplina europea sul lavoro a tempo determinato e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, del D.M. n. 249 del 2010, dei principi di legittimo affidamento, correttezza e buona fede, uguaglianza, buon andamento, irretroattività, non discriminazione e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti. I ricorrenti hanno inoltre proposto domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente e chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Nel corso del procedimento il difensore ha dichiarato che, a seguito degli interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico, era venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione del difensore dei ricorrenti del 12 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esame dei motivi di ricorso, delle domande risarcitorie e della questione di legittimità costituzionale è rimasto assorbito. La domanda cautelare è stata parimenti assorbita. La Sezione ha rilevato anche che l’Amministrazione aveva chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ma l’atto di opposizione non risultava depositato nonostante le richieste istruttorie.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del difensore dei ricorrenti, secondo cui gli interventi modificativi della disciplina dell’accesso al reclutamento scolastico avevano fatto venir meno l’interesse a coltivare il procedimento, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il principio dispositivo si applichi anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto deve essere recepita la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse proveniente dalla parte ricorrente.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione affinché il ricorso straordinario fosse trasposto dinanzi alla competente sede giurisdizionale
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta dell’Amministrazione di proporre opposizione e ottenere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; il Consiglio di Stato dà atto che l’atto di opposizione non è stato depositato.
art. 5-bis legge n. 169/2008
È richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina relativa all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; il merito della censura non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
È indicato dai ricorrenti quale fondamento della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti; la censura non è stata esaminata nel merito.
D.M. n. 249/2010
È richiamato sia quale atto disciplinante la formazione iniziale degli insegnanti sia quale parametro delle censure relative all’abilitazione TFA e all’inserimento nelle graduatorie; l’esame è rimasto assorbito.
D.M. n. 81/2013, art. 4, comma 1, lettera m, e art. 27-bis del D.M. n. 249/2010
i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto
La disposizione è indicata nell’epigrafe come una delle norme impugnate per avere escluso i titoli TFA dall’inserimento nelle GAE; il Consiglio di Stato non ne ha valutato la legittimità.
d.P.R. n. 1199/1971
È la fonte del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e della relativa opposizione, richiamata nel procedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impone la definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità.
- Quando l’interesse alla decisione viene meno nel corso del procedimento, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe l’esame delle censure di merito, delle domande accessorie e della domanda cautelare.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche da modifiche normative o regolamentari intervenute nella materia oggetto della controversia, qualora la parte dichiari espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
Impugnazione dell’esclusione dei docenti TFA dalle graduatorie ad esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti abilitati mediante Tirocinio Formativo Attivo contro il Ministero dell’istruzione, gli Uffici scolastici regionali e gli Ambiti territoriali provinciali. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie pubblicate per la parte in cui non consentivano il loro inserimento nella III o IV fascia delle GAE, né con riserva né a pieno titolo.
Atti impugnati e censure
L’impugnazione riguardava principalmente il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, nonché i D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, n. 235 del 9 aprile 2014 e gli ulteriori decreti di formazione, aggiornamento e integrazione delle GAE, compreso il D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, nella parte relativa all’art. 27-bis del D.M. n. 249 del 2010.
I ricorrenti contestavano, inoltre, la mancata previsione della presentazione telematica delle domande e la possibilità per gli uffici scolastici di rifiutare le domande cartacee presentate dai docenti esclusi dalle GAE.
Le censure comprendevano:
- violazione della disciplina legislativa in materia di graduatorie e formazione degli insegnanti;
- violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato e sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
- lesione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ragionevolezza, non discriminazione e irretroattività;
- violazione del legittimo affidamento, della correttezza e della buona fede;
- eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti.
Nel ricorso erano state formulate anche domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente e una richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Vicende procedimentali
Il ricorso era stato notificato il 9 ottobre 2017. Il Ministero aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, al fine di ottenere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione aveva richiesto il deposito della copia dell’atto di opposizione e aveva reiterato la richiesta con il parere interlocutorio n. 2288/2019 del 30 agosto 2019, senza ricevere riscontro. Nel 2024 la Sezione aveva quindi invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 12 settembre 2024 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che, a seguito degli interventi modificativi intervenuti nella disciplina dell’accesso al reclutamento scolastico, era venuto meno l’interesse a coltivare il procedimento.
Decisione della Sezione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo, espressamente considerato operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti, le domande risarcitorie o la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. La domanda cautelare è stata assorbita.
Principio affermato
La definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in relazione a modifiche intervenute nella disciplina di settore, impedisce l’esame del merito e comporta l’assorbimento delle domande accessorie, compresa quella cautelare.
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