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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Sindaco del Comune di Uta che disponeva a carico del ricorrente la rimozione di rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il giudice ha ritenuto, impregiudicato l'esame del merito, che fosse preponderante e decisivo il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio oggettivamente grave nel caso di esecuzione dell'ordinanza, con particolare riferimento alla rimozione dei rifiuti e al conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che imponeva al ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali indicati. La decisione è stata fondata sul periculum in mora, senza anticipare la valutazione sul merito della legittimità dell'ordinanza. L'interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia è stato ritenuto salvaguardato mediante la fissazione, possibilmente entro il primo semestre del 2026, dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può accogliere la domanda di sospensione valorizzando in modo decisivo il periculum in mora, rinviando impregiudicata la valutazione della fondatezza dei motivi di merito, quando l'esecuzione dell'atto provochi un pregiudizio oggettivamente grave e difficilmente reversibile.
  • La sospensione dell'efficacia di un'ordinanza può essere limitata alle sole disposizioni la cui esecuzione determina il pregiudizio cautelare, lasciando impregiudicate le ulteriori parti dell'atto non specificamente sospese.
  • Il bilanciamento con l'interesse pubblico può essere assicurato mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, così da evitare che la misura cautelare si protragga oltre il necessario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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