Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di merito un debitore aveva proposto opposizione a pignoramento presso terzi e opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, annullando la notifica di una cartella di pagamento dopo aver accertato la falsità della firma apposta sulla stessa, respingendo invece l’opposizione con riguardo a un’altra cartella; aveva inoltre regolato le spese e rimesso al giudice del lavoro la questione relativa al titolo dell’ente previdenziale per contributi da gestione artigiani. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza, perché il giudice di merito avrebbe deciso sulla querela di falso in composizione monocratica e senza intervento del Pubblico Ministero, quando, a suo dire, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dell’ammissibilità e della rilevanza della querela. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per litispendenza con un parallelo giudizio d’appello, per carenza di interesse e, in memoria, per tardività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 20 novembre 2018 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 21 maggio 2019, senza che risultassero interruzioni telematiche, proroghe di termini o altre cause idonee a impedire il decorso del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La tardività è stata ritenuta assorbente rispetto a tutte le altre questioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine decadenziale semestrale per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; se il ricorso per cassazione è notificato oltre tale termine ed è incontestata l’assenza di cause sospensive o proroghe, l’impugnazione è inammissibile.
In mancanza di attestazioni di interruzioni telematiche o proroghe di diritto, non opera alcuna estensione del termine di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- L’impugnazione per cassazione è inammissibile quando risulti proposta oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, salvo che la parte ricorrente dimostri la sussistenza di fatti idonei a sospendere o prorogare il termine.
- Quando la tardività del ricorso è accertata in modo dirimente, ogni ulteriore questione di merito o processuale dedotta dalle parti resta assorbita.
- La mancata allegazione e prova, da parte del ricorrente, di circostanze impedit ive del decorso del termine di impugnazione impedisce di superare l’eccezione di tardività sollevata dalla controparte.
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