Cassazione Penale, Sentenza n. 34721/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna a un anno per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Il difensore ha articolato tre motivi: (a) carenza di motivazione e illogicità per non aver considerato l'assenza del brogliaccio (registro firme) della Caserma di Penne come prova documentale imprescindibile e per non aver escusso tutti i carabinieri in servizio quel giorno; (b) genericità e indeterminatezza del capo di imputazione per mancata descrizione del comportamento e per non aver indicato il luogo di dimora scelto dal sorvegliato; (c) mancata e contraddittoria valutazione delle prove dichiarative e non considerazione delle dichiarazioni del prevenuto riguardo al domicilio scelto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese sotto giuramento dai carabinieri fossero idonee a provare la mancata presentazione e che l'assenza del brogliaccio non fosse determinante (la firma può provare la presenza ma la sua assenza non costituisce prova esclusiva della mancata presentazione). Sul profilo della genericità l'ha ritenuta infondata: l'inosservanza dell'obbligo di presentazione è descritta dalla norma incriminatrice e la violazione anche esclusiva integra la fattispecie. Ha inoltre confermato che per il delitto in questione è sufficiente il dolo generico. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
La violazione dell'obbligo di presentazione previsto per i sorvegliati speciali integra il reato; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di non adempiere), non rilevano finalità ulteriori della condotta.
dl. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito con legge n. 176 del 2020
Consente che il ricorso sia trattato senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto; la procedura è stata applicata nel caso di specie.
Cass. Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023 (Rv. 285051-01)
Precedente giurisprudenziale che afferma come la sola inosservanza dell'obbligo di presentazione possa integrare la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2.
Cass. Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024 (Rv. 286010)
Conferma che per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico; non è richiesta la prova di finalità specifiche.
Massime di principio
- La testimonianza sotto giuramento degli operatori di polizia può essere sufficiente a provare la mancata osservanza di prescrizioni di sorveglianza speciale anche in assenza del registro cartaceo, se ritenuta credibile e coerente.
- Un registro o "brogliaccio" che attesti la firma ha valore probatorio per dimostrare la presenza, ma la sua assenza non prova automaticamente la mancata presentazione: la prova negativa non può essere esclusivamente surrogata dall'assenza di firma.
- Se si contesta la vigenza o la specifica statuizione dell'obbligo (es. obbligo di soggiorno o indicazione del domicilio), occorre impugnare direttamente il provvedimento applicativo; altrimenti tali questioni non annullano l'efficacia della norma incriminatrice relativa all'inosservanza.
- Le doglianze sulla genericità del capo di imputazione sono destinate a fallire quando la norma incriminatrice descrive chiaramente il fatto-reato (qui: mancata presentazione) e il quadro fattuale è sufficientemente delineato nei fatti.
- In cassazione i profili che sono essenzialmente valutazioni di fatto o della credibilità delle prove sono difficilmente ammissibili se non si dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o un errore di diritto nella motivazione dei giudici di merito.
- Per difendersi efficacemente, chi contesta la prova documentale dovrebbe curarne la produzione in istruttoria o, in mancanza, organizzare una più ampia escussione di testimoni che possano confermare la presenza/assenza del soggetto nei termini rilevanti.
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