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Sentenza

Sentenza n. 3835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 4934/2023.

Giustizia amministrativa202402472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 4934/2023, relativa all’ordinanza di demolizione di un ampliamento abusivo e al silenzio-diniego sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda un ampliamento abusivo realizzato in area paesaggisticamente vincolata, consistente in un nuovo corpo di fabbrica su due livelli, con superficie in pianta di 20,10 mq e volume complessivo di 108,54 mc, realizzato senza titolo edilizio. Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza di demolizione n. 4 del 17 febbraio 2020 e il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 22 maggio 2020. Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In appello sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, genericità, sviamento ed errore di giudizio, sostenendo la conformità dell’intervento all’art. 51 delle NTA del PRG, la sua qualificabilità come pertinenza e la sanabilità dell’abuso; violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, poiché la demolizione avrebbe compromesso la statica dell’edificio e avrebbe dovuto essere sostituita da una sanzione pecuniaria; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In memoria è stata inoltre prospettata la necessità di una nuova ordinanza di demolizione dopo il diniego di sanatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’intervento è stato qualificato come nuova costruzione, non come pertinenza, poiché consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su due livelli. L’art. 51 delle NTA del PRG, nella zona E4 agricola, consentiva soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; pertanto l’opera non era conforme né alla disciplina vigente al momento della realizzazione né a quella vigente alla data dell’istanza di sanatoria. Mancava quindi il requisito della doppia conformità necessario per la sanatoria edilizia. La disciplina derogatoria del Piano Casa regionale non poteva essere invocata per sanare abusi pregressi, essendo riferita agli interventi realizzati mediante permesso di costruire ordinario. Inoltre, l’incremento di volume e superficie utile rendeva l’opera non suscettibile di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Il giudice ha ritenuto corretta la valutazione complessiva e non atomistica dell’abuso, considerando l’intero corpo di fabbrica e il suo impatto unitario sul territorio. Quanto alla sanzione alternativa, l’art. 33 d.P.R. 380/2001 riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione abusiva, per la quale trova applicazione l’art. 31. In ogni caso, la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria presuppone una specifica richiesta della parte e la prova che la demolizione arrechi pregiudizio alla porzione legittima; tale prova non è stata fornita, poiché la perizia si limitava a richiamare una pronuncia giurisprudenziale senza un’analisi tecnico-strutturale concreta. L’omessa comunicazione di avvio non ha inciso sulla legittimità dell’ordinanza, trattandosi di attività vincolata e di atto dovuto, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La presentazione dell’istanza di sanatoria ha determinato soltanto una temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, cessata con il diniego espresso o tacito, senza necessità di una nuova ordinanza. La doglianza relativa alla nuova ordinanza, inoltre, era stata formulata tardivamente in memoria. Il proprietario è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Per le nuove costruzioni realizzate in assenza di titolo edilizio trova applicazione la sanzione demolitoria; non è individuabile una porzione legittima da salvaguardare mediante la sanzione alternativa.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia e consente la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione solo quando la demolizione pregiudichi la parte eseguita legittimamente; la relativa richiesta e prova gravano sulla parte interessata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità rende temporaneamente inefficace l’ordine di demolizione; l’inefficacia cessa con il diniego espresso o tacito, senza necessità di un nuovo ordine.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando si tratta di attività vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L’incremento di volume e superficie utile esclude la sanatoria paesaggistica, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento.

  • art. 51 NTA del PRG

    Per la zona E4 agricola consente soltanto gli interventi edilizi indicati dalla disposizione; non legittima la nuova costruzione di un corpo di fabbrica su due livelli.

  • art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 19/2009

    La disciplina del Piano Casa regionale, compresa la qualificazione della volumetria in relazione all’altezza interna, riguarda gli interventi realizzati con permesso di costruire ordinario e non può fondare la doppia conformità necessaria per sanare abusi pregressi.

Massime di principio

  • Un ampliamento realizzato mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica su più livelli costituisce nuova costruzione e non pertinenza, quando determina un autonomo incremento di volume e superficie e incide unitariamente sull’immobile e sul territorio.
  • La sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; l’assenza di conformità in una delle due fasi esclude il rilascio del titolo in sanatoria.
  • La valutazione di un abuso edilizio o paesaggistico deve essere condotta considerando complessivamente l’immobile o il complesso delle opere, senza frazionare artificiosamente i singoli manufatti per dimostrarne separatamente la legittimità.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione richiede una specifica richiesta dell’interessato e la prova concreta che la demolizione pregiudichi una porzione eseguita legittimamente; il mero fatto che l’opera sia un ampliamento non dimostra il pericolo per la statica dell’edificio.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’ordine di demolizione quando l’attività repressiva è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria determina una temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, che riprende efficacia dopo il diniego espresso o tacito senza necessità di adottare una nuova ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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