Cassazione Penale, Sentenza n. 5656/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Esposito per emissione di 11 fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2013-2014). Il ricorso deduceva che la Corte non avrebbe tenuto conto: 1) dell'assoluzione, ormai definitiva, del presunto destinatario delle fatture (Trifari/Technology Service srl) dall'accusa di utilizzo di fatture false; 2) del mutamento dell'attività della ditta individuale di Esposito a decorrere da marzo 2014, circostanza che secondo la difesa dimostrerebbe l'effettività delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che la sentenza di merito e la sentenza di primo grado avevano correttamente ritenuto fittizie le operazioni documentate dalle 11 fatture e legittimamente condannato Esposito a 1 anno e 6 mesi di reclusione per violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha ritenuto che l'assoluzione del destinatario (Trifari) non esclude la responsabilità penale dell'emittente, posto che il reato si perfeziona con la sola emissione delle fatture inesistenti; inoltre l'assoluzione del Trifari non provava la realtà delle fatture. Il mutamento dell'attività di Esposito a partire dal marzo 2014 non era idoneo a dimostrare la genuinità delle operazioni, in quanto le prestazioni fatturate (posa in opera di impiantistica elettrica) erano estranee all'oggetto dell'impresa sia prima sia dopo il cambiamento. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma contestata all'imputato relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione conferma che la fattispecie è integrata dall'emissione della fattura stessa.
Norma relativa all'utilizzo delle fatture false da parte del destinatario; la sentenza di assoluzione del destinatario ai sensi dell'art. 2 non incide automaticamente sulla responsabilità dell'emittente.
art. 530 c.p.p. (secondo comma)
Richiamata in relazione alla sentenza di assoluzione del Trifari: l'assoluzione è stata emessa ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ma ciò non prova la realtà delle fatture emesse dall'Esposito.
Corte di Cassazione, Sezioni unite, 19 gennaio 2011, n. 1235
Richiamata per il principio che il reato relativo a fatture per operazioni inesistenti è reato di pericolo o di mera condotta e si perfeziona con la emissione della fattura; non è necessario l'uso da parte del destinatario né la sua sanzione penale.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'emissione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato con la sola emissione: la responsabilità dell'emittente sussiste indipendentemente dall'uso che il destinatario possa fare di tali fatture.
- L'assoluzione del destinatario delle fatture non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'emittente, salvo che l'assoluzione non accerti espressamente e con efficacia probatoria che le operazioni documentate erano integralmente reali.
- Un mutamento successivo dell'oggetto sociale o dell'attività esercitata dall'emittente, intervenuto dopo l'emissione delle fatture, non prova la genuinità delle operazioni se le prestazioni fatturate restano estranee al concreto oggetto dell'impresa all'epoca delle fatture.
- Per contestare la fittizietà delle fatture è necessario valutare la compatibilità materiale delle prestazioni fatturate con l'oggetto e l'organizzazione dell'impresa emittente e acquisire elementi concreti che colleghino le fatture a prestazioni reali.
- In giudizio di cassazione non rilevano fatti o documenti che, pur se prodotti, non mutano il quadro probatorio sul punto essenziale: la natura fittizia o reale delle operazioni documentate.
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