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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22073/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (24/04/2024) che confermava le condanne di primo grado. Le censure, proposte per ciascun imputato tramite i difensori, vertono complessivamente su: violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizi di motivazione circa la configurazione e la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contestazione della valutazione delle intercettazioni e della rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Trimboli; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per Trimboli e Di Fazio); contestazione della ricostruzione circa la partecipazione e il ruolo (anche di organizzatore) attribuito a Barbaro; doglianze sul mancato riconoscimento del principio di specialità in tema di estradizione (Trimboli); contestazione della prova del trasporto della cocaina e del relativo quantitativo (Di Fazio). In sostanza i ricorrenti chiedevano la rivalutazione delle risultanze probatorie, la disapplicazione o diversa interpretazione delle intercettazioni e il riconoscimento di attenuanti o dell'applicabilità del principio di specialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati. Ha ritenuto che le doglianze fossero in massima parte generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, senza indicare con specificità vizi di motivazione suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione delle intercettazioni e della qualificazione dell'assetto associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), ha ritenuto adeguata la motivazione sul ruolo attribuito ai singoli (compreso quello di Barbaro) e ha rigettato le pretese relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al principio di specialità di estradizione, ritenendo quest'ultimo non applicabile nel caso concreto. Conseguenza pratica: restano valide le condanne e le pene determinate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento organizzativo e la stabile collaborazione tra più soggetti anche sulla base di intercettazioni e dati convergenti

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Fattispecie di traffico di stupefacenti (reati-scopo); la sentenza ha ricostruito più reati-scopo comprovanti l'attività associativa

  • codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato; la Corte distingue il mero concorso dall'associazione, riaffermando la necessità del 'quid pluris' organizzativo per l'art. 74

  • codice procedura penale, art. 192, commi 1-3

    Regole sulla valutazione delle prove e sulla 'droga parlata': la Corte ha ritenuto ammissibile la prova indiziaria basata su intercettazioni anche se non accompagnata da ritrovamento materiale, purché la valutazione sia rigorosa e motivata

  • codice procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limiti del sindacato di legittimità sulle censure di motivazione; la Corte ha applicato il principio di specificità richiesto per dedurre vizi della motivazione

  • codice procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)

    Regole di ammissibilità delle impugnazioni; richiamata in relazione all'onere di specificità dei motivi

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostrassero elementi ulteriori tali da giustificare un diverso apprezzamento

  • codice penale, art. 69

    Determinazione della pena e criteri: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla modulazione della pena da parte dei giudici di merito

  • codice procedura penale, art. 721

    Norma sull'estradizione e sul principio di specialità: la Corte ha ritenuto inapplicabile il rilievo relativo alla sospensione del processo per effetto dell'estradizione nel caso concreto

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26 e 32

    Norme che recepiscono il principio di specialità; la Corte ha interpretato le eccezioni (es. procedimenti che non danno luogo a misura restrittiva) e le ha applicate al caso, escludendo la protezione invocata dall'estradato

  • decisione quadro 2002/584/GAI (art. 27 par. 2 lett. c)

    Riferimento europeo sul principio di specialità: la Corte ha richiamato il criterio secondo cui il principio di specialità non opera se il nuovo procedimento non comporta misura restrittiva della libertà

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda come il giudice di merito possa motivare la pena anche richiamando elementi quali gravità del reato e capacità a delinquere

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare vizi specifici e puntuali della motivazione sono inammissibili: occorre segnalare chiaramente contraddizioni, mancanze logiche manifeste o carenze essenziali nella sentenza impugnata.
  • La valutazione delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito; esse possono, anche da sole, costituire prova quando la motivazione mostra criteri logici e coerenti di interpretazione, specie se il linguaggio è criptico ma contestualizzato.
  • Per la configurazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è richiesta una durata ampia del fenomeno se ricorrono elementi che dimostrino un 'sistema' collaudato e ruoli organizzativi: anche periodi limitati possono essere sufficienti se emergono struttura, ruoli e continuità almeno implicita.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati per riconoscere altre attenuanti speciali; il giudice di merito può utilizzare un solo elemento ritenuto prevalente per motivare il diniego o il riconoscimento delle stesse.
  • Il principio di specialità in tema di estradizione non opera quando il nuovo procedimento non comporta una misura restrittiva della libertà dell'interessato; occorre verificare la normativa nazionale e gli eventuali trattati applicabili al momento dei fatti.
  • In sede di legittimità è necessario che il motivo indichi con precisione dove nella motivazione impugnata si trovi il vizio e quali conseguenze esso produca sulla decisione complessiva; l'assenza di tale specificity porta all'inammissibilità.

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