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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06404/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma; il ricorso è respinto per inammissibilità perché mira a una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, un preteso travisamento della prova e una contraddizione motivazionale. Sostiene che la decisione di merito avrebbe male interpretato il patrimonio probatorio e che vi sarebbe incoerenza tra le motivazioni. Con il secondo motivo chiede una nuova valutazione del compendio probatorio, in particolare della deposizione di un testimone esaminato nel processo, mirando di fatto a una rivalutazione del merito. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo non integra un vero travisamento della prova, perché tale vizio attiene alla distorsione del dato probatorio effettivamente acquisito e non alla sua diversa lettura valutativa; inoltre esclude sia una contraddittorietà intrinseca sia una contraddittorietà estrinseca, trattandosi soltanto di una diversa valutazione del fatto adeguatamente giustificata. Quanto al secondo motivo, afferma che la richiesta di riconsiderare attendibilità e rilevanza delle fonti di prova è inammissibile in sede di legittimità, poiché tale apprezzamento spetta ai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova ricorre solo quando la motivazione del giudice di merito rappresenti in modo distorto un dato probatorio effettivamente acquisito; non consente invece una nuova lettura o reinterpretazione del materiale probatorio.
  • La contraddittorietà della motivazione non può essere dedotta quando la sentenza valorizza diverse decisioni o offre una diversa valutazione del fatto, purché la motivazione sia logicamente adeguata.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio, compresa la diversa apprezzamento dell'attendibilità e rilevanza delle testimonianze, poiché tale giudizio appartiene al merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve in una richiesta di riesame del fatto, la Corte lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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