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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01628/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, rilevata l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, li condanna anche al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina due ricorsi distinti ma sovrapponibili proposti dagli imputati avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze del 12 febbraio 2025, resa quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 19 giugno 2024. La sentenza impugnata aveva rideterminato la pena per il reato di omicidio e altri reati e confermato nel resto le condanne già pronunciate nei confronti degli imputati. I ricorrenti deducevano l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Corte rileva però che la medesima questione era già stata proposta nel precedente ricorso e già ritenuta manifestamente infondata con la sentenza di annullamento; conclude quindi che la nuova censura è manifestamente infondata e che i ricorsi sono inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.p. è ritenuta manifestamente infondata, secondo un orientamento già espresso in un precedente arresto della stessa Corte nel medesimo procedimento.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti come parametro costituzionale per sostenere l'illegittimità dell'art. 116 c.p.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dai ricorrenti come parametro costituzionale per sostenere l'illegittimità dell'art. 116 c.p.

Massime di principio

  • La riproposizione in cassazione della stessa questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata nel medesimo procedimento non consente un diverso esame nel merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, se la censura resta priva di nuovi elementi decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La manifesta infondatezza della questione costituzionale, già scrutinata con argomenti puntuali in un precedente provvedimento del medesimo giudizio, preclude la rimessione della questione alla Corte costituzionale in assenza di elementi nuovi o diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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