Cassazione Civile, Ordinanza n. 27829/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di un lavoratore, dei benefici contributivi connessi all'esposizione all'amianto, confermati in appello in riforma della decisione di primo grado. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione dei ratei maturati: secondo l'ente, la rivalutazione contributiva può avere una prescrizione decennale come beneficio autonomo, ma le singole differenze sui ratei pensionistici si prescrivono autonomamente dalla loro maturazione, con termine quinquennale per i periodi successivi alla disciplina richiamata dalla Corte, e comunque nel caso concreto dovevano considerarsi prescritte le differenze sui ratei anteriori al giugno 1999, poiché la domanda amministrativa era stata presentata solo il 26 giugno 2009 e non risultavano ulteriori atti interruttivi. Con il secondo motivo l'INPS ha lamentato che gli interessi fossero stati riconosciuti dalla decorrenza della pensione/quiescenza e non dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, sostenendo che, per tali benefici previdenziali, gli accessori decorrono solo dopo lo spatium deliberandi assegnato all'ente dalla normativa di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente fondati. Ha affermato che la prescrizione del beneficio rivalutativo come tale è distinta da quella dei singoli ratei, i quali decorrono dalla maturazione del singolo rateo; nel caso concreto, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, erano prescritte le differenze sui ratei maturati prima del giugno 1999. Ha inoltre ribadito che, per i benefici previdenziali correlati all'esposizione all'amianto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti decorrono dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, dopo lo spatium deliberandi dell'ente. Conseguentemente ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
prima della disciplina speciale richiamata dalla Corte, il termine di prescrizione dei ratei era indicato come decennale
ha ridotto a cinque anni la prescrizione dei ratei, secondo quanto affermato dalla Corte
riconosce all'ente previdenziale uno spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa, rilevante per la decorrenza di rivalutazione monetaria e interessi
opera il divieto di cumulo richiamato dalla Corte in tema di accessori dovuti sui benefici previdenziali
Massime di principio
- Nei benefici previdenziali collegati alla rivalutazione contributiva, la prescrizione del diritto al beneficio in sé è distinta dalla prescrizione dei singoli ratei o differenze economiche che ne derivano, i quali decorrono autonomamente dalla loro maturazione.
- In assenza di atti interruttivi ulteriori, le differenze sui ratei anteriori al termine di prescrizione applicabile non possono essere riconosciute, anche se il diritto alla rivalutazione contributiva sia stato azionato successivamente.
- Per i benefici previdenziali subordinati a domanda amministrativa, rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi tardivamente corrisposti decorrono non dalla pensione o dalla quiescenza, ma dal 121° giorno successivo alla domanda, una volta spirato lo spatium deliberandi dell'ente.
- La disciplina degli accessori nei rapporti previdenziali deve coordinarsi con il divieto di cumulo previsto dalla normativa speciale richiamata dalla Corte.
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