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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15781/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi fattuali della vicenda; il ricorso è stato però ritenuto una mera riproduzione delle censure già svolte in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo hanno contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, deducendo vizio di motivazione; anche tale doglianza è stata giudicata infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato richiamando elementi ostativi quali il mancato risarcimento, la mancata partecipazione al processo, l'assenza di resipiscenza, le modalità particolarmente abili e abituali della condotta e i precedenti specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo di censure già disattese in appello e il secondo manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva esercitato correttamente la discrezionalità nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena base e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
  • La censura di vizio di motivazione deve essere specifica e argomentata: non è sufficiente una contestazione assertiva della decisione impugnata se non vengono confutate le singole argomentazioni della sentenza.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il provvedimento dia conto degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da elementi come il mancato risarcimento del danno, la mancata partecipazione al processo, l'assenza di resipiscenza, le modalità particolarmente insidiose o abituali della condotta e la presenza di precedenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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