Cassazione Penale, Ordinanza n. 11116/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto attiene alla presunta erronea applicazione dell'art. 133 c.p., quindi alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tale censura non è consentita in sede di legittimità quando investe la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, salvo il caso di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica o assente, ipotesi che nel caso concreto non ricorrono secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile in sede di legittimità la doglianza sull'art. 133 c.p. perché diretta contro una valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di pena e non sorretta da vizi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione sulla determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la relativa valutazione non è censurabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura contro la commisurazione della pena non può essere proposta in cassazione come errore di diritto quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è espressione di discrezionalità del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica o mancante.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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