Cassazione Penale, Sentenza n. 30051/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 21274/2022 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro precedenti ricorsi straordinari avverso la sentenza n. 7980/2021 e, in origine, avverso la sentenza n. 50009/2019. Hanno dedotto un "errore percettivo" della Corte circa la dichiarazione di inammissibilità, sostenendo che la sentenza originaria (n. 50009/2019) celava in realtà un pronunciamento di rigetto sul merito delle doglianze; hanno inoltre contestato la genericità del diniego relativo all'utilizzabilità del compendio probatorio e alla qualificazione di Giovanni Paolo Dolci come amministratore di fatto, richiamando l'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., e hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'assoluzione
La decisione
I ricorsi straordinari proposti contro la sentenza n. 21274/2022 sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i nuovi ricorsi non lamentassero vizi specifici e propri della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la precedente impugnazione (n. 21274/2022), ma piuttosto vizi riferibili alla sentenza originaria (n. 50009/2019), dunque non proponibili con il ricorso per errore materiale o di fatto contro la decisione che decideva il precedente ricorso. Inoltre la Corte ha precisato che la doglianza principale (presunto errore percettivo) non integra un errore di fatto rimediabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché si tratta di una valutazione giuridica sulla sussistenza delle cause normative di inammissibilità (al più riconducibile a errore di diritto). Sono state liquidate le spese processuali e condannati i ricorrenti al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, artt. richiamati
art. 110 co. 2, 8 e 3 d.lgs. n. 74/2000
Richiamati solo per definire il contesto dei reati già contestati nel procedimento originario; non incidevano direttamente sull'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla qualificazione di amministratore di fatto; la Corte non ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione costituisse errore di fatto pertinente alla decisione impugnata
Fondamento normativo del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: ammissibile solo se il gravame concerne l'errore di fatto della sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso e non se le doglianze riguardano la sentenza originaria o valutazioni giuridiche
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Riferimento in tema di responsabilità/colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rispetto alla possibile esclusione della condanna alle spese e sanzioni; qui non è stata rilevata assenza di colpa
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile esclusivamente contro la decisione che ha pronunciato sull'originario ricorso straordinario e deve avere ad oggetto l'errore di fatto di quella decisione, non vizi sintetici riferibili alla sentenza originaria
- Se la Corte di legittimità dichiara un ricorso inammissibile ma nel contenuto esamina il merito delle doglianze, l'eventuale implicito giudizio di rigetto è comunque una valutazione di carattere giuridico sulle cause normative di inammissibilità e non costituisce di regola un "errore percettivo" rettificabile con il ricorso per errore di fatto
- Le doglianze che in realtà sono valutazioni giuridiche (ad es. sussistenza di cause normative di inammissibilità, qualificazione giuridica di posizioni soggettive) non rientrano nella tutela del ricorso per errore materiale o di fatto e devono essere sollevate con i mezzi processuali ordinari
- Quando un ricorso straordinario risulta inammissibile e non emerge assenza di colpa nella proposizione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende)
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