Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27833/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, nominata curatore fallimentare, aveva richiesto e ottenuto una liquidazione a debito (anticipazione spese e compenso) ma il Tribunale di Rieti revocò il decreto di liquidazione. Pur avendo presentato successiva istanza di liquidazione e reclamo ex art. 702-bis c.p.c., la ricorrente si è vista dichiarare improcedibile il reclamo e, a seguito di nuova istanza, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione dei compensi del curatore (artt. 39 e 120 legge fallimentare; art. 83, comma 3-bis, e art. 140 d.P.R. n.115/2002, nonché art.146 d.P.R. n.115/2002) sostenendo che il diritto alla liquidazione a carico dello Stato sussiste anche dopo la chiusura del fallimento e che il Tribunale avrebbe comunque potuto provvedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo (anche il Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento) che la questione meriti considerazione sul piano sostanziale, il Collegio ha ritenuto che il motivo di impugnazione riguardi in realtà il decreto di revoca della liquidazione emesso dal Tribunale (provvedimento definitivo), che non è stato impugnato nel termine e con il mezzo adeguato. Per la Corte il decreto di liquidazione ha natura decisoria e definitiva: la revoca del decreto costituisce atto che doveva essere tempestivamente impugnato con il ricorso per cassazione; non essendolo stato, si è formato giudicato sul primo provvedimento e la successiva decisione di non luogo a provvedere non è sindacabile in questa sede. Inoltre la richiesta della ricorrente di procedere per contraddittorio scritto è stata ritenuta inammissibile per prevalenza dell'art. 379 c.p.c. sul regime generale dell'art. 127-ter c.p.c. Infine la Corte non si è pronunciata nel merito sulla pretesa liquidatoria sostanziale, pronunciandosi esclusivamente sull'inammissibilità per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 39 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla liquidazione dei compensi del curatore; la Corte riafferma che il decreto di liquidazione ha natura decisoria e definitivo e non è suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall.

  • art. 120 legge fallimentare

    Citando la norma, la Corte osserva che la chiusura del fallimento non giustifica di per sé il diniego della liquidazione già tempestivamente richiesta: l'art.120 non giustifica il non liquet, ma la questione sostanziale non è stata decisa per ragioni di inammissibilità processuale.

  • art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamata (anche alla luce della circolare ministeriale) per sostenere che non è stato introdotto un termine per provvedere e che il giudice può richiedere ulteriore documentazione; la Corte non ha deciso sul merito ma riconosce che la norma non pone termini che giustifichino automaticamente la perdita del diritto.

  • art. 140 D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata nell'ambito del quadro regolatorio sulla liquidazione dei compensi; la Corte non ha adottato una interpretazione sostanziale definitiva in questa pronuncia.

  • art. 146 D.P.R. n. 115/2002, comma 3, lett. c) e d)

    Richiamata come norma che regola la liquidazione e il rimborso delle spese del curatore; secondo la ricorrente la domanda tempestiva ex art.146 produceva il diritto alla liquidazione a carico dello Stato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma del rito fallimentare utilizzata dalla ricorrente per il reclamo: il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il reclamo ex art.702-bis e la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato cassazionalmente (non luogo a provvedere) non poteva essere sindacato perché il vero atto da impugnare era stato la revoca precedente, non contestata in tempo utile.

  • artt. 391-bis e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la procedura con cui il Presidente ha rilevato la manifesta fondatezza del ricorso e fissato la trattazione; la disposizione ha consentito l'esame preliminare ma non ha inciso sull'esito di inammissibilità per vizio di tempestività dell'impugnazione precedente.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Norma sul procedimento di contraddittorio scritto richiesta dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto tale richiesta inammissibile alla luce della norma speciale di rito della Cassazione (art.379 c.p.c.).

  • art. 379 c.p.c.

    Norma speciale per il giudizio di legittimità (Cassazione) prevalente sull'art.127-ter: ha giustificato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di contraddittorio scritto.

  • art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (e co.1-bis)

    Norma richiamata relativamente all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ove dovuto; la Corte ne dà atto per gli effetti di legge.

  • Cost. art. 111 (richiamata in giurisprudenza)

    La Corte richiama il principio secondo cui il decreto di liquidazione, essendo atto decisorio, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.; ciò comporta che la revoca di tale decreto doveva essere tempestivamente impugnata con i rimedi propri.

  • Giurisprudenza: Sez.1, Ord. n. 1394 del 18/01/2019 (Rv. 652404-01)

    Citate per il principio che il provvedimento di liquidazione è definitivo e non può essere revocato o modificato dall'autorità che lo ha emesso se non nei casi consentiti; la Corte applica questo principio al caso di specie.

  • Giurisprudenza: Sez.1, Sent. n. 3488 del 21/02/2004 (Rv. 570374-01)

    Citate per affermare che l'impugnazione del provvedimento di revoca avrebbe dovuto essere proposta con lo stesso mezzo di impugnazione del decreto originario e che la mancata impugnazione produce efficacia di giudicato impedendo sindacati successivi.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso del curatore, emesso dopo l'approvazione del rendiconto, ha natura decisoria e carattere definitivo: la sua revoca deve essere tempestivamente impugnata con i mezzi corretti (in genere ricorso per cassazione), altrimenti si forma il giudicato e ogni successiva decisione collegata può essere inammissibile.
  • La sussistenza di un diritto sostanziale alla liquidazione (anche a carico dello Stato dopo la chiusura del fallimento) non supera gli ostacoli procedurali: il rispetto dei termini e del corretto mezzo di impugnazione è essenziale per poter ottenere un sindacato in Cassazione.
  • In materia di giudizio di legittimità le norme speciali (art.379 c.p.c.) prevalgono sulle disposizioni generali (es. art.127-ter c.p.c.): richieste procedurali di svolgimento del contraddittorio scritto possono essere dichiarate inammissibili se incompatibili con il rito della Cassazione.
  • Se si riceve un provvedimento di revoca di liquidazione, è consigliabile impugnarlo immediatamente con l'atto e il termine previsti per il decreto originario; non affidarsi a successive istanze di rinnovazione che potrebbero essere dichiarate inammissibili per formazione del giudicato.
  • Quando si agisce per ottenere liquidazioni o rimborsi a carico dello Stato dopo la chiusura di una procedura concorsuale, conservare e produrre tutta la documentazione di tempestività e seguire scrupolosamente i canali di impugnazione per evitare che questioni procedurali precludano l'esame del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.