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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32489/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs. 74/2000, anno 2013) lamentando l'omessa statuizione circa la confisca del profitto del reato (importo indicato in capo: euro 59.849,64 corrispondenti all'IVA evasa). Il ricorso si fonda sulla disciplina applicabile allora (art.1, comma 143, L.244/2007 richiamante l'art.322-ter c.p.) che rendeva possibile la confisca per equivalente anche per i reati tributari; il ricorrente contesta che il giudice di merito non abbia disposto né motivato alcuna statuizione sulla confisca (diretta o per equivalente) rispetto al reato di cui all'art.5.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca per il reato di cui all'art.5 D.Lgs. 74/2000, rinviando al Tribunale di Brescia in diversa composizione per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha evidenziato che la normativa posteriore (art.12-bis D.Lgs. 74/2000 modificato dal D.Lgs. 158/2015) non è applicabile ai fatti del 2013; pertanto valgono le regole previgenti (art.240 c.p. per la confisca diretta, art.322-ter c.p. per la confisca per equivalente). La Cassazione ha rilevato il vizio motivazionale per la totale omissione di statuizione sulla confisca, nonostante l'indicazione dell'ammontare del profitto, e ha disposto che in sede di rinvio si verifichi prioritariamente la possibilità di confisca diretta e, solo se impossibile, quella per equivalente.

Norme richiamate

  • art.5 D.Lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'omessa dichiarazione; nel caso di specie il profitto (IVA evasa) è stato quantificato e la confisca relativa doveva essere valutata dal giudice di merito.

  • art.8 D.Lgs. 74/2000

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto condivisibile l'omessa confisca per questo capo in quanto nel processo non è stato possibile individuare il profitto/ prezzo derivante dalle fatture inesistenti.

  • art.1 comma 143 L.244/2007

    richiamava l'applicazione ai reati tributari dell'art.322-ter c.p.

    Richiamo che rendeva applicabile la confisca per equivalente ai reati tributari all'epoca dei fatti (2013), senza però richiamare espressamente il concetto di "profitto"; è la base normativa previgente utilizzata dalla Cassazione per valutare l'obbligo di confisca.

  • art.12-bis D.Lgs. 74/2000

    Norma successivamente introdotta (entrata in vigore il 22/10/2015) che esclude la discrezionalità del giudice in materia di confisca; la Corte ha stabilito che non è applicabile ai fatti del 2013 per ragioni di non retroattività.

  • art.240 comma 1 cod. pen.

    Prevedeva la confisca diretta del prodotto o del profitto del reato in modo facoltativo nella previgente disciplina; la Cassazione richiama la priorità di verificare la confisca diretta prima di procedere, se necessario, alla confisca per equivalente.

  • art.322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca per equivalente (confisca del valore corrispondente al profitto quando il bene non è più rintracciabile) e, per come richiamata dalla normativa previgente, è applicabile ai reati tributari dell'epoca.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito condanna per un reato tributario deve esprimersi anche sulla confisca del profitto: l'omessa statuizione configura un vizio motivazionale che può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
  • Va applicata la normativa vigente al momento della commissione del fatto; disposizioni successive più favorevoli non si applicano retroattivamente se intervenute dopo gli eventi.
  • In ordine alla confisca occorre verificare prioritariamente la possibilità di confisca diretta del prodotto/profitto (art.240 c.p. nella previgente disciplina) e solo ove questa non sia possibile procedere alla confisca per equivalente (art.322-ter c.p.).
  • Se nel capo di imputazione è stata quantificata la somma corrispondente al profitto (es. IVA evasa), il giudice deve motivare esplicitamente la scelta di disporre o meno la confisca su quella somma.
  • Per alcuni reati (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) la confisca può non essere disposta se il processo non consente di individuare il profitto; in tal caso la decisione deve essere adeguatamente motivata.
  • L'omissione di una statuizione sul tema della confisca può richiedere, in sede di rinvio, ulteriori attività istruttorie non consentite nel giudizio di legittimità per accertare la sussistenza e la rintracciabilità del profitto.

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