Cassazione Penale, Sentenza n. 4470/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazione: il vizio procedurale (mancata acquisizione del parere del PM) costituisce nullità opponibile solo al PM; la presunta impossibilità tecnica è da attribuire agli stessi ricorrenti e quindi non è idonea ad impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Decisione resa il 19/11/2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 1637/2006 (divenuta irrevocabile il 25/02/2010), sostenendo l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza causare il pregiudizio strutturale dell'intero stabile. In primo grado il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per mancata acquisizione del parere del pubblico ministero; (2) vizi di motivazione e la indebita attribuzione della competenza della valutazione delle problematiche tecniche alla pubblica amministrazione invece che all'autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la mancata acquisizione del parere configura una nullità di regime intermedio, deducibile solo dal pubblico ministero (art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: dagli atti emergeva che anche il piano terra era abusivo e di pertinenza dei ricorrenti, pertanto l'impossibilità tecnica denunciata dipendeva da causa imputabile ai ricorrenti e, quindi, non rilevante ai fini della sospensione/revoca.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede il coinvolgimento del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione quando previsto; la mancata acquisizione del parere è una nullità di regime intermedio, ma tale nullità può essere fatta valere solo dal pubblico ministero
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La norma individua le nullità di regime intermedio la cui deducibilità può essere limitata; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che la nullità derivante dalla mancata audizione del PM sia deducibile esclusivamente dal pubblico ministero
Massime di principio
- La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prevista dall'art. 666 c.2 c.p.p. configura una nullità di regime intermedio che, secondo la giurisprudenza citata, può essere fatta valere tipicamente solo dal pubblico ministero; un ricorrente privato non potrà quindi fondare il proprio ricorso su tale vizio.
- L'impossibilità tecnica di eseguire un ordine di demolizione deve essere provata e non rileva se essa deriva da interventi abusivi posti in essere dagli stessi ricorrenti: la causa imputabile al condannato esclude l'eccezione di impossibilità.
- Prima di sollevare questioni di competenza o di merito basate su profili tecnici è consigliabile acquisire consulenze tecniche documentate che dimostrino l'effettiva impossibilità non imputabile al richiedente; senza tale prova la domanda può essere dichiarata inammissibile o respinta.
- Se si intende far valere una nullità procedurale legata all'omissione del parere del PM, è necessario coinvolgere o sollecitare il Pubblico Ministero, poiché è l'unico soggetto che, secondo la giurisprudenza richiamata, può efficacemente dedurre tale nullità.
- La valutazione sulla sospensione o revoca di un ordine di demolizione resta di competenza dell'autorità giudiziaria, ma le questioni procedurali e la responsabilità dei comportamenti illeciti delle parti possono precludere l'esame del merito.
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