Cassazione Penale, Sentenza n. 19031/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di misure alternative lamentando la mancata assunzione di una "prova decisiva" ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e omessa motivazione. Aveva depositato una memoria difensiva con allegato un provvedimento di rigetto di una richiesta di aggravamento della sorveglianza speciale che riportava un'annotazione della Questura attestante una presunta riconciliazione e la ripresa della convivenza tra il ricorrente e la persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia; sosteneva che tale elemento avrebbe potuto escludere il pericolo di reiterazione e rendere idoneo il domicilio per le misure alternative.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di mancata assunzione di una "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) non sia deducibile nel procedimento di sorveglianza, essendo quella norma riferita al giudizio dibattimentale e non al rito camerale. L'omessa valutazione di una memoria difensiva può tradursi in vizio di motivazione ma, nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha comunque preso in considerazione l'elemento (la ripresa della coabitazione) e lo ha valutato congruamente ritenendolo non decisivo. Le argomentazioni del ricorrente sono apparse meramente probabili e incapaci di dimostrare che la prova omessa avrebbe scardinato la motivazione dell'ordinanza o dimostrato l'idoneità del domicilio. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; inoltre si dispone l'omissione dei dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d)
La Corte interpreta la disposizione come applicabile soltanto al giudizio dibattimentale; non è invocabile nei procedimenti camerali di sorveglianza per censurare la mancata assunzione di una prova
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
La mancata valutazione di atti o memorie nel procedimento camerale può essere censurata sotto il profilo della motivazione (lett. e), ma va dimostrato che l'omissione abbia inciso sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento
art. 52 d.lgs.196 del 2003
Norma sulla tutela della privacy: impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nelle comunicazioni pubbliche del provvedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza non è possibile dedurre il vizio di "mancata assunzione di prova decisiva" ex art. 606(1)(d), riservato al dibattimento; eventuali doglianze su atti non considerati vanno inquadrate come vizio di motivazione
- L'omessa valutazione di una memoria o di un documento nel rito camerale non determina automaticamente l'annullamento: il ricorrente deve dimostrare che l'elemento sarebbe stato decisivo e avrebbe inciso concretamente sulla decisione
- La valutazione giudiziale della idoneità del domicilio e del pericolo di reiterazione è discrezionale; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di ogni fondamento
- Per contestare efficacemente un rigetto di misure alternative in sede di sorveglianza, la difesa deve documentare la rilevanza concreta e provata dell'elemento omesso (es. prova che smentisca il pericolo di reiterazione o attesti la piena idoneità del domicilio)
- Nelle impugnazioni camerali è strategico puntare su vizi della motivazione (incoerenza, insufficienza logica) più che sull'assunzione formale di prove riservata al rito dibattimentale
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