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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25331/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente in quantità non compatibile con l'uso personale, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209, come riportato nel testo. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in appello e perché reiterativa delle doglianze già proposte. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione della decisione di merito, che aveva valorizzato il non modesto dato ponderale della sostanza e le inadeguate condizioni economiche dell'imputato. Con un ulteriore motivo è stata dedotta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma tale censura è stata dichiarata inammissibile perché il relativo punto non era stato devoluto al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209

    richiamato come norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti; dal testo emerge la contestazione di detenzione non per uso personale

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se il relativo punto non è stato devoluto al giudice di appello

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito, specie quando riproponga censure già formulate in appello.
  • Quando la Corte territoriale abbia motivato in modo non illogico valorizzando elementi oggettivi come il quantitativo della sostanza e dati sintomatici della destinazione a uso non personale, la diversa lettura dei fatti proposta in cassazione non è consentita.
  • Le doglianze su punti non devoluti al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e sono quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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