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Ordinanza

Ordinanza n. 973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. IV, n. 93 del 12 febbraio 2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito di una controversia relativa alla riedizione di una procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima, ancora in corso. L'interesse sostanziale perseguito era poter partecipare alla procedura rieditata. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo o le censure articolate contro l'ordinanza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il bene della vita perseguito consisteva nella riedizione della procedura di affidamento, ancora in corso, e nella possibilità di parteciparvi. Secondo il Collegio, la fissazione da parte del TAR dell'udienza pubblica per il 16 aprile 2026 escludeva un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di primo grado: in caso di accoglimento del ricorso all'esito dell'udienza, la ricorrente avrebbe potuto conseguire integralmente il bene della vita richiesto. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare, deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Manca il periculum in mora quando il bene della vita perseguito mediante la tutela cautelare può essere integralmente conseguito all'esito ravvicinato dell'udienza di merito già fissata dal giudice di primo grado, senza che nelle more si produca un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La tutela cautelare deve essere respinta se l'interesse sostanziale azionato non rischia di essere definitivamente compromesso durante il tempo necessario alla decisione di merito, anche quando la procedura amministrativa cui il ricorrente intende partecipare sia ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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