Cassazione Penale, Ordinanza n. 30827/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere tale conseguenza per assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo dell'11 ottobre 2021, ma la Corte non affronta il merito della decisione di primo grado. L'unico profilo esaminato riguarda l'ammissibilità del ricorso: l'impugnazione era stata sottoscritta da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte rileva che il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono sottoscritti da avvocato non iscritto nell'apposito albo e che tale regola vale anche nel caso di appello convertito in ricorso, senza deroghe. Inoltre, richiamata la giurisprudenza costituzionale, osserva che non risultano elementi per ritenere che la parte abbia presentato il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che la parte non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
- La regola sull'abilitazione del difensore al patrocinio in cassazione si applica anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello e poi convertita in ricorso per cassazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è dovuta a una causa imputabile alla parte e non risulta la sua assenza di colpa, il giudice dispone la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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