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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00225/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva reiterata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/10/2023. L'unico motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla recidiva reiterata contestata e ritenuta nei confronti del ricorrente. In sostanza, la difesa contesta la tenuta argomentativa della motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione della recidiva, sostenendo implicitamente che l'aggravante non sarebbe stata adeguatamente giustificata in concreto. La sentenza di legittimità rileva però che la Corte territoriale ha motivato in modo congruo, valorizzando l'elevato numero e la specificità dei precedenti, la continuità tra questi e il reato per cui si procede e la conseguente ingravescenza della pericolosità criminale dell'imputato. Viene inoltre richiamato il principio per cui la valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale, ma richiede un esame concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, esaminando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri di commisurazione della pena e della personalità del reo.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata è ritenuta legittimamente quando i precedenti risultino specifici e numerosi e rivelino una perdurante inclinazione al delitto, tale da aggravare la pericolosità criminale.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata non può essere affermata con motivazione meramente astratta o basata solo sulla gravità del fatto e sul tempo trascorso, ma richiede una valutazione individualizzata della relazione tra il nuovo reato e i precedenti penali.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione, che il giudice di merito dia conto degli elementi concreti che rendono i precedenti indicativi di una persistente inclinazione a delinquere e di una maggiore pericolosità dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione che censura la motivazione sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una contestazione priva di reale specificità a fronte di una motivazione di merito congrua e conforme ai criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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