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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27629/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività (proposto oltre i 15 giorni dalla comunicazione/deposito della motivazione contestuale). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Carrera ha impugnato in Cassazione la sentenza del 4 marzo 2025 con motivazione contestuale. La Corte suprema ha ritenuto che il ricorso sia stato depositato il 22 marzo 2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per la impugnazione dopo il deposito della motivazione contestuale, violando così i termini di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; perciò il ricorso è stato declarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come fissante il termine per proporre ricorso per cassazione a quindici giorni dal deposito/comunicazione della motivazione contestuale; il mancato rispetto del termine rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per imporre le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente (nel caso, euro 3.000).

Massime di principio

  • Se la sentenza d'appello è emessa con motivazione contestuale e la motivazione è depositata/comunicata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre immediatamente; è essenziale calcolare il termine a partire dalla data di deposito/comunicazione certificata (es. PEC).
  • La presentazione del ricorso oltre il termine previsto determina l'inammissibilità automatica e le relative sanzioni pecuniarie e per spese processuali (art. 616 c.p.p.).
  • Conservare e produrre prova certa della data di ricezione/pec è cruciale: il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza comprovata della motivazione contestuale.
  • In caso di dubbi sulla decorrenza del termine (es. notifiche non chiare o mancate comunicazioni), valutare tempestivamente rimedi procedurali alternativi o istanze cautelari, perché la tolleranza sui termini è limitata.
  • La tempestività dell'impugnazione è una condizione di ammissibilità rilevante: prima di depositare un ricorso vanno sempre verificate le scadenze specifiche previste dalla normativa procedurale.

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