Sentenza del 16/09/2022 n. 3946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Litisconsorzio ed intervento - Litisconsorzio necessario - Reddito imputato ai soci di una società di persone - Equiparazione alla società di fatto - Definizione della controversia - Contraddittorio di tutte le parti - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la legittimità degli avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica fiscale nei confronti del consorzio, che comportavano l'imputazione di redditi ai soci e il riconoscimento di una società di fatto. La questione centrale era l'omessa integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti (soci e soci di fatto) e, in prospettiva, la composizione della compagine societaria rilevante ai fini tributari. In sostanza si discuteva se il giudizio potesse validamente procedere senza la partecipazione di tutte le persone la cui posizione tributaria veniva in concreto accertata o modificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento della giurisprudenza civile e tributaria secondo cui, quando la controversia riguarda la composizione di una compagine societaria e l'inclusione di soggetti come soci (anche di fatto), sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti. Per difetto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 546/1992 il giudizio è viziato da nullità; la causa deve essere rimessa alla Commissione provinciale perché venga integrato il contraddittorio e si proceda con tutte le parti effettivamente interessate. La cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata con rinvio per la regolarizzazione del contraddittorio.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 59, co.1, lett. b)
Va inteso come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi in cui siano coinvolti più soggetti i cui rapporti tributari sono accertati; la mancata integrazione determina la nullità del giudizio e la rimessione per regolarizzazione.
Norma di riferimento sulle modalità di costituzione e rappresentanza nel processo tributario; richiamata per il quadro procedurale relativo alla partecipazione delle parti e alla regolarità del contraddittorio.
Cass., Sez. Un., 14815/2008
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i principi sull'integrazione del contraddittorio e sulle conseguenze della mancata partecipazione delle parti necessarie.
Cass., 24025/2018
Conferma l'orientamento secondo cui la discussione sulla composizione societaria e sull'inclusione di soggetti come soci (anche di fatto) determina l'esistenza di un litisconsorzio necessario.
Cass., 23261/2018
Ulteriore conferma giurisprudenziale della necessità di integrare il contraddittorio nelle controversie che investono rapporti tributari di società di persone e soci.
Cass., 15566/2016
Sottolinea la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio quando sono esclusi soggetti la cui posizione tributaria è in discussione.
Cass., 14387/2014
Richiama i criteri per individuare il perimetro soggettivo del contraddittorio in controversie tributarie che coinvolgono compagini societarie e soci di fatto.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario incide sulla composizione di una società di persone o sulla qualificazione di una società di fatto, è necessario che siano parte del giudizio tutti i soggetti la cui posizione tributaria è direttamente interessata (litisconsorzio necessario).
- La mancata integrazione del contraddittorio in tali ipotesi comporta la nullità del giudizio e la sentenza è rilevabile anche in sede di legittimità, con conseguente rinvio alla Commissione provinciale per la regolarizzazione.
- In fase di impugnazione occorre verificare preliminarmente l'elenco delle persone coinvolte nell'accertamento e provvedere all'effettiva loro partecipazione; l'omissione espone il procedimento a rischio di annullamento e rinvio.
- La qualificazione di "socio di fatto" rileva ai fini processuali: anche i soci di fatto devono essere chiamati in causa quando dall'accertamento deriva imputazione di redditi o effetti tributari a loro carico.
- Per evitare nullità procedurali, l'Amministrazione fiscale e i difensori dei contribuenti dovrebbero individuare e, ove possibile, notificare preventivamente gli avvisi a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella compagine societaria o nella società di fatto.
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