Sentenza del 16/09/2022 n. 3940 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Ordinanza di assegnazione di esecuzione mobiliare - Esenzione dal pagamento dell'imposta - Sussiste - Provvedimenti giurisdizionali - Totalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'imposizione dell'imposta di registro (e connessi oneri ipotecari/catastali) su un provvedimento giurisdizionale (ordinanza di assegnazione in esecuzione mobiliare). Il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 374/1991, i provvedimenti giurisdizionali sono esenti dall'imposta di registro e quindi l'avviso di liquidazione era infondato. La Corte di Cassazione ha richiamato i precedenti (Cass., n. 31278/2018; Cass., n. 16978/2014) affermando che l'esenzione prevista dall'art. 46 ha natura generale e si estende a tutti i provvedimenti giurisdizionali, indipendentemente dal grado del giudizio o dal giudice che ha deciso, come misura finalizzata anche a ridurre i costi connessi all'utilizzo del servizio giustizia.
La decisione
La Corte ha riconosciuto l'esenzione dall'imposta di registro applicabile al provvedimento giurisdizionale oggetto della controversia (l'ordinanza di assegnazione in esecuzione mobiliare). Ne consegue che l'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione è privo di fondamento rispetto a quell'imposta e, nei termini pratici, va annullato o non è dovuto. La pronuncia conferma l'interpretazione estensiva e generale dell'art. 46 L. 374/1991, estendendo l'esenzione alla totalità dei provvedimenti giurisdizionali.
Norme richiamate
legge 11 agosto 1991, n. 374, art. 46
L'art. 46 prevede l'esenzione dall'imposta di registro per i provvedimenti giurisdizionali; la Corte di Cassazione lo interpreta come norma di portata generale che abbraccia tutti i provvedimenti giurisdizionali, a prescindere dal grado o dall'organo giudicante, con la finalità anche di contenere i costi dell'accesso alla giustizia.
Cass. n. 31278/2018
Conferma la natura generale dell'esenzione prevista dall'art. 46, estendendola a tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Cass. n. 16978/2014
Sottolinea che l'esenzione risponde all'esigenza complessiva di ridurre i costi connessi all'utilizzo del servizio giustizia; supporta un'interpretazione estensiva dell'art. 46.
Cass. n. 10044/2016
Giurisprudenza di supporto che si colloca nella linea interpretativa favorevole all'esenzione dei provvedimenti giurisdizionali dall'imposta di registro.
Cass. n. 16310/2014
Ulteriore precedente che contribuisce a definire l'ambito applicativo dell'esenzione prevista dall'art. 46, in coerenza con l'orientamento sopra descritto.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 L. 374/1991 si applica in via generale a tutti i provvedimenti giurisdizionali, indipendentemente dal grado del processo o dall'organo giudicante.
- Gli avvisi di liquidazione emessi dall'Amministrazione finanziaria che gravano su atti qualificabili come provvedimenti giurisdizionali (es. ordinanze di assegnazione in esecuzione) sono impugnabili e, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, normalmente destinati ad essere annullati per carenza di imponibilità.
- La ratio della norma è anche di ordine pratico: evitare costi aggiuntivi per l'accesso alla giustizia, dunque l'interpretazione è tendenzialmente estensiva a favore del contribuente quando si tratti di atti giudiziari.
- In caso di emissione di un avviso di liquidazione relativo a un provvedimento giudiziario, il contribuente dovrebbe contestare l'atto facendo riferimento all'art. 46 e ai precedenti di Cassazione (in particolare Cass. 31278/2018 e 16978/2014).
- Occorre tuttavia verificare la concreta natura dell'atto impugnato: l'esenzione riguarda i provvedimenti giurisdizionali in senso proprio; se l'atto è invece amministrativo o ha natura non giurisdizionale l'esenzione potrebbe non trovare applicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 276 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 2781 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3948 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →