Sentenza del 16/09/2022 n. 3939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - IRAP - Cartella di pagamento - Liquidazione automatizzata - Dichiarazione IRAP integrativa - Modalità non corretta - Recupero somme indebitamente versate - Termini -Dichiarazione "ultrannuale" - Strumentalità - Aggiramento limite temporale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio, con la liquidazione automatizzata della dichiarazione IRAP ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73, non ha riconosciuto il credito dichiarato dal contribuente relativo al totale dei versamenti IRAP effettuati. Il contribuente ha tentato di regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa "ultrannuale" al fine di ottenere il rimborso delle somme ritenute indebitamente versate. La questione era se tale dichiarazione integrativa fosse idonea a sostituire l'istanza di rimborso e a superare i termini decadenziali per la richiesta di restituzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in presenza di inesistenza totale dell'obbligazione tributaria, il rimedio previsto dal legislatore è l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73 da presentare entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. La dichiarazione integrativa "ultrannuale" adottata dal contribuente non è corretta per ottenere il recupero delle somme e può essere considerata strumentale all'aggiramento del termine decadenziale. Pertanto la via seguita dal contribuente non è stata accolta e non sostituisce l'istanza di rimborso entro i termini previsti.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni; l'atto di liquidazione eseguito dall'Ufficio non riconoscente il credito impone al contribuente di utilizzare le procedure previste (es. istanza di rimborso) e non di correggere unilateralmente la situazione tramite una dichiarazione integrativa "ultrannuale".
DPR 600/1973, art. 43
Regole generali sulla rettifica e limiti, richiamate come contesto delle modalità di rettifica e liquidazione delle imposte.
DPR 602/1973, art. 38
Prevede l'istanza di rimborso per somme indebitamente versate e stabilisce il termine di decadenza per la presentazione (quarantotto mesi dal versamento), che deve essere rispettato per ottenere la restituzione.
DPR 322/1998, art. 2, commi 8, 8-bis e 8-ter
Norme tecniche/procedurali relative alla dichiarazione e alle modalità di presentazione e integrazione; richiamate a supporto della corretta procedura e dei limiti procedurali alle correzioni dichiarative.
Massime di principio
- Se l'Ufficio, con liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/73, non riconosce un credito derivante da versamenti, il rimedio corretto per ottenere la restituzione è l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73 entro il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento; non è legittimo sostituirla con una dichiarazione integrativa "ultrannuale".
- La dichiarazione integrativa non può essere usata come strumento per aggirare i termini di decadenza: presentare una dichiarazione tardiva con l'effetto di far emergere un credito già non riconosciuto dall'Ufficio può essere considerato strumentale e inidoneo a legittimare il recupero.
- Occorre distinguere tra correzioni dichiarative ammesse entro i termini e il rimedio specifico per somme indebitamente versate: laddove l'obbligazione tributaria sia inesistente, la via formale è quella del rimborso, non della dichiarazione integrativa.
- I termini di decadenza previsti per le istanze di rimborso sono rigorosi: i contribuenti devono monitorare i termini dalla data del versamento e utilizzare la procedura prevista dalla norma per evitare la perdita del diritto di recupero.
- In situazioni analoghe è consigliabile presentare tempestivamente l'istanza di rimborso con tutta la documentazione probatoria e, se necessario, impugnare l'eventuale diniego dell'Ufficio attraverso i rimedi giurisdizionali previsti, anziché affidarsi a dichiarazioni tardive finalizzate al recupero.
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