Sentenza del 16/09/2022 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Finanza locale - imposta di pubblicità - frecce segnaletiche per indicazioni stradali - finalità diversa dai messaggi pubblicitari -- assenza del presupposto oggettivo - non assoggettamento all'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta comunale sulla pubblicità relativa a frecce segnaletiche monofacciali su palo utilizzate per indicare l'accesso agli uffici di Poste Italiane per l'anno 2019. L'amministrazione intimava il versamento dell'imposta sostenendo la natura pubblicitaria dei cartelli; il ricorrente ha contestato ritenendo che le frecce avessero funzione meramente informativa e di orientamento e non scopo promozionale.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso, dichiarando che le frecce segnaletiche non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità perché manca il presupposto impositivo: la finalità delle indicazioni stradali è diversa da quella dei messaggi pubblicitari volti a promuovere o migliorare l'immagine di Poste Italiane. L'avviso di accertamento n. 25 del 10/07/2019 è stato annullato e la resistente è stata condannata al pagamento delle spese processuali pari a €300,00.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità richiede, come presupposto impositivo, la presenza di messaggi di carattere pubblicitario. Segnali direzionali con funzione informativa e di orientamento non configurano tale presupposto e quindi non sono assoggettabili all'imposta.
Massime di principio
- La tassazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità richiede una finalità promozionale o di immagine; la mera segnaletica direzionale informativa è esclusa dal presupposto impositivo.
- Nella valutazione va considerata la funzione prevalente del cartello: se lo scopo è orientare gli utenti (indirizzi, accesso a servizi) e non promuovere o migliorare l'immagine, il tributo non si applica.
- Elementi utili per distinguere segnaletica informativa da pubblicità: contenuto testuale, presenza di messaggi promozionali, loghi e grafica volti a rafforzare l'immagine, dimensioni, collocazione e modalità di fruizione (visibilità studiata per attirare clienti).
- L'onere probatorio circa la natura pubblicitaria ricade sull'ente impositore: deve dimostrare che il mezzo ha finalità pubblicitaria e non meramente informativa.
- In presenza di elementi misti (es. logo aziendale inserito su cartello informativo) la qualificazione è fattuale e va valutata caso per caso considerando se l'elemento promozionale sia prevalente o meramente accessorio.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il soggetto privato dovrebbe documentare la funzione informativa del mezzo (progetto di segnaletica, finalità operative, autorizzazioni comunali per segnaletica stradale) e limitare elementi grafici a contenuto strettamente necessario per l'orientamento.
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