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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04027/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010, emesso a seguito di verifica fiscale, con cui l’Amministrazione ha ripreso a tassazione costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, consistenti in sponsorizzazioni sportive rese in favore di un’associazione di karting. La società ha impugnato l’atto sostenendo che le prestazioni pubblicitarie erano state effettivamente eseguite in forza di un rapporto contrattuale di franchising, che le iniziative erano state approvate dal soggetto sponsorizzato e che vi erano prove fotografiche dell’attività promozionale. Dopo il rigetto dell’appello della contribuente sulla pretesa tributaria, la società ha anche proposto revocazione avverso la sentenza d’appello e, respinta quest’ultima, ha proposto due ricorsi per cassazione. Nel ricorso contro la decisione sulla revocazione ha dedotto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., errori percettivi della CTR consistiti nell’aver ritenuto inesistente il riscontro contrattuale e probatorio dell’attività promozionale e nell’aver valorizzato in modo erroneo le fotografie e le dichiarazioni raccolte. Nel ricorso contro la sentenza d’appello ha dedotto: (i) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR aveva mal valutato la natura simulata o meno dell’operazione e la prova dell’effettiva sponsorizzazione; (ii) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, assumendo l’irrilevanza di ogni valutazione di congruità o convenienza delle spese pubblicitarie fino a 200.000 euro; (iii) infine, la tempestività della notifica dell’appello dell’Ufficio è stata contestata, poiché la notifica era stata tentata presso il precedente indirizzo del difensore domiciliatario dopo il mutamento di studio.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per cassazione. Ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione, ritenendo che i dedotti vizi attenessero in realtà a valutazioni di merito e non a errori di fatto revocatori ex art. 395 n. 4 c.p.c., e che inoltre la censura fosse in parte non scrutinabile per mancata riproduzione dei documenti richiamati. Ha poi esaminato il ricorso avverso la sentenza d’appello e ha respinto il motivo sulla tempestività della notifica dell’appello dell’Agenzia, ritenendo rituale il rinnovo della notifica dopo il tentativo non andato a buon fine presso il domicilio originariamente eletto, perché il difensore aveva cambiato studio senza comunicarlo; ha respinto anche il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo, osservando che la CTR aveva congruamente valorizzato gli indizi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni e che la ricorrente si era limitata a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi puntualmente con la motivazione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo fondato sull’art. 90, comma 8, L. 289/2002, poiché la norma presuppone operazioni effettivamente esistenti e la CTR aveva invece escluso proprio la prova dell’effettività delle sponsorizzazioni. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato; la società è stata condannata alle spese e al c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    "errori percettivi"; "errore di fatto"

    La revocazione è esperibile solo per errore di fatto percettivo, non per contestare valutazioni di merito o l’interpretazione delle prove e del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo proposto contro la decisione sulla revocazione è stato letto come deduzione di errori di fatto asseritamente revocatori, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà al merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve investire la ratio decidendi effettiva; se non contrasta la specifica ragione posta a base della decisione, è inammissibile o infondata.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    "la cui applicazione presuppone che le operazioni siano esistenti"

    La disciplina agevolativa sulle spese pubblicitarie opera solo se le operazioni sono effettivamente esistenti; non è invocabile per costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 335 c.p.c.

    È stata richiamata l’ammissibilità della riunione, in sede di legittimità, di ricorsi proposti contro la sentenza d’appello e contro quella che decide sulla revocazione della prima.

  • art. 325 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro per il limite di tempo entro cui riattivare con immediatezza la notifica non andata a buon fine, al fine di conservare gli effetti della richiesta originaria.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. riguarda una falsa percezione del contenuto degli atti o dei fatti processuali, non la critica alla valutazione delle prove, all’interpretazione del contratto o alla ricostruzione del merito.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico decisivo e confrontarsi con la motivazione della sentenza.
  • La violazione di legge è inammissibile o infondata quando non colpisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma propone argomenti estranei alla decisione effettivamente resa.
  • In tema di sponsorizzazioni dedotte come costi d’impresa, la disciplina agevolativa o la deducibilità non opera se manca la prova dell’effettiva esistenza delle prestazioni; la presunzione di deducibilità non copre operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
  • Quando la notifica di un atto processuale impugnatorio non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivarla con immediatezza per conservare gli effetti della prima richiesta, nel rispetto del termine ragionevole elaborato dalla giurisprudenza.
  • Se il difensore domiciliatario ha mutato studio senza comunicarlo e esercita fuori dal circondario del giudice della controversia, il notificante che abbia tempestivamente tentato la notifica presso il domicilio eletto non è necessariamente in colpa; la successiva rinnovazione tempestiva consente il perfezionamento della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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