Cassazione Penale, Sentenza n. 8163/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano dichiarazione di ricusazione nei confronti del Giudice di Pace Ugo Ferruta, ritenendo insorta la causa di ricusazione durante l'udienza dell'8 settembre 2022 in relazione al rigetto di un'offerta economica ex art.35 d.lvo 274/00 e al successivo rifiuto del giudice di astenersi. La dichiarazione di ricusazione è stata però depositata il 20 ottobre 2022; la Corte territoriale l'ha ritenuta tardiva perché la causa era sorta il giorno dell'udienza dell'8 settembre 2022 e quindi la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa prima del termine di quella udienza (con la sola riserva di formalizzare entro tre giorni). Inoltre la dichiarazione è stata considerata irrituale per mancata apposizione del timbro di deposito presso il giudice di pace in violazione del disposto di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che la dichiarazione di ricusazione, essendo la causa sorta nell'udienza dell'8 settembre 2022, doveva essere manifestata prima della chiusura di quella stessa udienza (con eventuale riserva per la formalizzazione entro tre giorni). Ha ritenuto infondato l'argomento secondo cui il termine utile decorreva solo dal momento del rifiuto di astensione; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui "termine dell'udienza" va inteso come unità quotidiana di lavoro e non come l'intero dibattimento. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il termine per proporre la dichiarazione di ricusazione quando la causa è sorta nell'udienza è il "termine dell'udienza": la parte deve formulare la dichiarazione prima della chiusura di quella stessa udienza, potendo poi formalizzarla entro tre giorni; non è richiesto che la parte abbandoni l'udienza per depositare immediatamente gli atti in cancelleria.
art. 38, terzo comma, cod. proc. pen.
La mancanza dei requisiti formali prescritti (es. timbro di deposito presso il giudice competente) rendono la dichiarazione di ricusazione irrituale e quindi inammissibile, se la norma prevede tale forma a pena di inammissibilità.
art. 35 d.lvo 274/00
L'offerta economica ex art.35 può essere motivo di contestazione rispetto alla conduzione del processo; tuttavia, se il fatto che dà causa alla ricusazione si manifesta durante un'udienza, la reazione della parte (dichiarazione di ricusazione) deve intervenire in quella stessa udienza per essere tempestiva.
S.U. n.36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.
Quando la causa insorge in udienza la dichiarazione va resa prima della chiusura della stessa; è ammessa una riserva per la successiva formalizzazione entro tre giorni, senza obbligo di abbandonare l'udienza per depositare immediatamente gli atti.
Sez.2, n.34055 del 09/10/2020
In tema di ricusazione, l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso.
Il "termine dell'udienza" deve intendersi come il termine della singola giornata/missione processuale alla presenza delle parti, non come termine finale dell'intero processo; pertanto la dichiarazione va resa nella stessa giornata in cui è sorta la causa.
Massime di principio
- Se la causa di ricusazione nasce durante un'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere resa prima della chiusura di quella stessa udienza; è tuttavia possibile riservare la formalizzazione entro tre giorni.
- L'espressione "termine dell'udienza" va interpretata restrittivamente come la singola giornata/missione processuale; non aspettare il successivo rinvio o la fine dell'intero dibattimento.
- Non si può considerare come "decorso del termine" il rifiuto del giudice di astenersi in un momento successivo se la causa materiale della ricusazione era già emersa in un'udienza precedente: la tempestività si valuta rispetto al momento in cui la causa è conoscibile.
- Rispettare rigorosamente le prescrizioni formali (es. timbro di deposito) previste dalla norma: la loro mancata osservanza può determinare l'irricevibilità della dichiarazione.
- In dubbio, la parte difensiva dovrebbe manifestare immediatamente, in udienza, la volontà di ricusare e riservarsi la produzione documentale e la formale presentazione nei tre giorni successivi, per evitare decadenze e sanzioni.
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