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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31703/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP di Verona del 9/3/2021. Il ricorrente contestava il diniego della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare al 7/9/2020 ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza (procedimento di Verona) erano già desumibili dagli atti del primo procedimento (Procura di Vicenza: informativa del 3/9/2020, decreto di sequestro del 3/9/2020, verbale di arresto del 5/9/2020) e quindi la misura cautelare avrebbe dovuto ritenersi già efficace da quella data

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, confermando che la verifica della cosiddetta desumibilità doveva essere svolta e che, nel caso concreto, gli elementi a fondamento della misura adottata dal GIP di Verona sono emersi successivamente rispetto al materiale presente nel fascicolo di Vicenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul regime della retrodatazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., ha applicato i principi distintivi (quando la retrodatazione è automatica e quando richiede la verifica della desumibilità) e ha valutato che nel fascicolo originario non sussistevano indizi univoci idonei a fondare la retrodatazione. Per tali ragioni ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di retrodatare la decorrenza di una misura cautelare; la Corte chiarisce che l'operatività dell'istituto varia a seconda se le ordinanze sono nel medesimo o in distinti procedimenti e se tra i reati sussiste connessione qualificata; nei casi non di retrodatazione automatica è necessaria la verifica della desumibilità degli elementi a fondamento della seconda ordinanza dagli atti del primo procedimento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la possibilità di condanna per il ricorso infondato o inammissibile; applicato per irrogare al ricorrente l'ammenda di euro 3.000 in relazione a profili di colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata (es. Corte cost., Sezioni Unite della Cassazione)

    Richiamate numerose pronunce che hanno delimitato i casi in cui la retrodatazione opera automaticamente e i criteri della verifica di desumibilitÃ; la Corte di cassazione utilizza tali precedenti per articolare quattro fattispecie e il criterio di valutazione della desumibilità (indizi univoci e idonei a fondare una prognosi di responsabilità cautelare)

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non è sempre automatica: se le due ordinanze sono nello stesso procedimento e i reati sono connessi in modo qualificato la retrodatazione opera automaticamente; altrimenti occorre verificare la desumibilità degli elementi
  • La 'desumibilitÃ' va valutata sul compendio documentale esistente nel primo procedimento alla data del primo provvedimento e non sulla mera conoscibilità storica di fatti: servono indizi univoci e idonei a fondare una solida prognosi cautelare
  • Quando le ordinanze sono in procedimenti distinti (anche se originariamente collegati) e non ricorrono i presupposti della retrodatazione automatica, la verifica è obbligatoria e grava sulla difesa l'onere di dimostrare che il materiale originario consentiva già al PM un meditato apprezzamento prognostico
  • Le prove o le emergenze investigative emerse successivamente al primo provvedimento non possono essere utilizzate per fondare la retrodatazione; il giudice confronta specificamente gli atti dei fascicoli per decidere
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto la proposizione di un ricorso richiede un'attenta verifica preventiva della fondatezza giuridica

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