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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34988/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (giudice concorrente)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale di sorveglianza di Milano in relazione all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato libero, dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione. L’istanza riguardava pene poi confluite nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata il 16 gennaio 2025; il condannato è stato arrestato il 20 febbraio 2025 e ristretto presso la Casa di reclusione di Milano-Bollate. In precedenza, per i medesimi titoli esecutivi erano state presentate al Tribunale di sorveglianza di Napoli altre istanze, non decise nel merito: con decreti del 5 marzo 2025 quel Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere, in seguito alla confluenza dei titoli nel nuovo cumulo e all’avvio della detenzione. Il Tribunale di Milano riteneva che la competenza fosse rimasta radicata a Napoli al momento delle originarie richieste, in applicazione della perpetuatio iurisdictionis. Napoli sosteneva invece che, cessata la precedente situazione esecutiva e divenuto il condannato detenuto, la competenza dovesse individuarsi secondo la regola generale dell’art. 677 c.p.p., in capo al Tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione, cioè Milano; a suo avviso non ricorrevano più i presupposti della regola speciale dell’art. 656, comma 6, c.p.p. La Corte di cassazione doveva quindi risolvere il conflitto e individuare il Tribunale competente a decidere la domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i Tribunali di trattare il procedimento ne aveva determinato la stasi. Nel merito ha dichiarato competente il Tribunale di sorveglianza di Napoli e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. La competenza, radicatasi in base alla situazione esistente quando fu presentata la domanda di misura alternativa, resta ferma rispetto ai successivi mutamenti della posizione esecutiva, compresi nuovi titoli, provvedimenti di cumulo e l’inizio della detenzione. La regola speciale dell’art. 656, comma 6, c.p.p. prevale sulla regola generale dell’art. 677 c.p.p.; la conservazione della competenza è collegata all’identità della domanda ancora da decidere nel merito, non alla permanenza della sospensione dell’esecuzione. L’archiviazione delle procedure originarie, i decreti di non luogo a provvedere e il successivo cumulo non spostano quindi la competenza già radicata.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento riguardante l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Francescoal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura pressoil Tribunale di Torre Annunziata in data 16 gennaio 2025, ha sollevato conflittonegativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Milano ilquale, in precedenza, si era dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti aquesta Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata quale base per la rimessione alla Corte del conflitto negativo di competenza tra i due Tribunali di sorveglianza.

  • art. 30 c.p.p.

    Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento riguardante l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Francescoal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura pressoil Tribunale di Torre Annunziata in data 16 gennaio 2025, ha sollevato conflittonegativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Milano ilquale, in precedenza, si era dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti aquesta Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.

    La norma è indicata come ulteriore fondamento processuale della rimessione alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    Quando il condannato è libero e presenta un'istanza di misura alternativadopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato dall'art. 656,comma 6, c.p.p., cioè quello collegato all'ufficio del pubblico ministero che haemesso il provvedimento.

    La sospensione dell’ordine di esecuzione costituisce la condizione nella quale il condannato libero presenta l’istanza di misura alternativa cui si applica la regola speciale di competenza prevista dal comma 6.

  • art. 656, comma 6, c.p.p.

    Quando il condannato è libero e presenta un'istanza di misura alternativadopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato dall'art. 656,comma 6, c.p.p., cioè quello collegato all'ufficio del pubblico ministero che haemesso il provvedimento. Tale regola è speciale rispetto a quella dell'art. 677cod. proc. pen.

    Per l’istanza di misura alternativa presentata dal condannato libero dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione, è competente il Tribunale di sorveglianza collegato all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento; la regola speciale prevale su quella generale dell’art. 677 c.p.p. La competenza così radicata permane rispetto alle sopravvenienze esecutive finché deve essere decisa nel merito la stessa domanda.

  • art. 677 c.p.p.

    Quando il condannato è libero e presenta un'istanza di misura alternativadopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza individuato dall'art. 656,comma 6, c.p.p., cioè quello collegato all'ufficio del pubblico ministero che haemesso il provvedimento. Tale regola è speciale rispetto a quella dell'art. 677cod. proc. pen.

    La regola generale di competenza dell’art. 677 c.p.p. non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 656, comma 6, c.p.p. per la domanda di misura alternativa già presentata dal condannato libero.

Massime di principio

  • Per l’istanza di misura alternativa presentata dal condannato libero dopo la sospensione dell’ordine di esecuzione, la competenza territoriale si individua secondo la regola speciale dell’art. 656, comma 6, c.p.p., presso il Tribunale di sorveglianza collegato all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento, e non secondo la regola generale dell’art. 677 c.p.p.
  • Una volta radicata la competenza sulla domanda di misura alternativa, i successivi mutamenti della posizione esecutiva del condannato — inclusi l’emissione di ulteriori titoli, il cumulo delle pene, l’assorbimento dei titoli precedenti e il passaggio dalla libertà alla detenzione — non la spostano, finché permane da decidere nel merito la stessa domanda.
  • La perpetuatio iurisdictionis in questa materia è collegata all’identità della domanda ancora da decidere, non alla permanenza della sospensione dell’esecuzione né alla continuità della situazione esecutiva esistente al momento della presentazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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