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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio dell'indulto ex art. 1 della legge n. 241 del 2006 in precedenza concesso al destinatario con ordinanza del 21 novembre 2006. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della revoca, poiché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, avvenuta il 3 marzo 2026, mentre l'impugnazione è stata presentata il 22 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241

    richiamato come base del beneficio di indulto poi revocato dal giudice dell'esecuzione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso dichiarato inammissibile perché tardivo

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso avverso i provvedimenti in materia esecutiva

  • art. 585, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la determinazione del termine di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende si applica salvo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza o dell'avviso di deposito, secondo la disciplina richiamata dagli artt. 666, comma 6, e 585, comma 1, c.p.p.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine di legge comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, che la Corte può rilevare e definire in camera di consiglio de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non affronta il merito del provvedimento impugnato, restando assorbita ogni questione sulla legittimità sostanziale della revoca del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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