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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14113/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stata effettuata alcuna revisione nel merito da parte della Cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 388 c.p. I motivi investivano: il giudizio di responsabilità; la valutazione delle prove; la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie; la qualificazione giuridica dei fatti; la mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio; dall'altro, risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    È il reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure proposte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito, quando mirano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o non specificamente correlate alle argomentazioni della decisione sono inammissibili.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica o di una diversa valutazione degli elementi costitutivi del reato non è sufficiente, di per sé, se non è sorretta da critiche specifiche e argomentate alla ratio decidendi della sentenza di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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