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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6593/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000: l'imputato, quale amministratore unico di una società, avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti per evadere imposte sui redditi e IVA. Il ricorso censura (1) vizi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare Ferlito e del consulente tecnico Papi, sostenendo che non risulti provata l'effettiva utilizzazione delle fatture in dichiarazione; (2) carenza di motivazione circa la mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, deducendo che i documenti contestati non sarebbero fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate siano, in massima parte, richieste di rinnovata valutazione del merito e non contengano censure di diritto e/o elementi specifici tali da dimostrare una carenza motivazionale decisiva. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la falsità delle fatture e la loro registrazione in contabilità erano pacifiche e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare che tali fatture non siano state poi utilizzate in dichiarazione; le asserite discrasie non sono state dimostrate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la riqualificazione ex art. 3 perché la difesa non ha indicato elementi che impediscano di considerare i documenti come fatture e la giurisprudenza consolidata ricomprende sia la falsità materiale che ideologica nell'ambito dell'art. 2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Disciplina il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: comprende sia le fatture falsificate nella forma (materiale) sia quelle false nel contenuto (ideologica) quando siano utilizzate per evadere imposte.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Prevede una fattispecie residuale rispetto all'art. 2; la Corte evidenzia che la norma è applicabile solo in ipotesi diverse dall'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e che la distinzione tra falsità materiale e ideologica non determina di per sé la riconduzione all'art. 3.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Richiamato per indicare la requisitoria del Procuratore generale in udienza (procedura e facoltà del PM in Cassazione).

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede che quando il ricorso è dichiarato inammissibile la parte che lo ha proposto sia condannata alle spese del giudizio e, se ricorre la previsione, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per l'onere di Euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha influito sulla decisione di irrogare l'onere delle spese senza aggravare ulteriormente la sanzione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • Per riuscire in un ricorso in Cassazione che contesti la prova circa l'utilizzazione di fatture, è necessario indicare elementi specifici, precisi e direttamente idonei a dimostrare la carenza logico-giuridica della motivazione sui punti decisivi.
  • La distinzione tra falsità materiale e ideologica della fattura non esclude in linea di principio l'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000; per chiedere la riqualificazione ai sensi dell'art. 3 occorre spiegare concretamente perché i documenti non possano essere considerati fatture utilizzate per operazioni inesistenti.
  • Quando il curatore fallimentare o consulenti tecnici attestano la registrazione di documenti in contabilità, la difesa deve produrre o indicare elementi concreti che dimostrino discrepanze tra scritture contabili e dichiarazioni fiscali; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso senza manifesta colpa, il ricorrente resta comunque soggetto alle spese processuali e al pagamento della somma per la Cassa delle ammende, conformemente all'art. 616 c.p.p.

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