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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02536/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di sicurezza della casa lavoro. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione di perdurante pericolosità sociale posta a base del mantenimento della misura. La Corte rileva che le doglianze, per come formulate, attengono in realtà a profili di fatto non deducibili in sede di legittimità e che ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza, il quale aveva valorizzato condotte recenti del ricorrente idonee a mostrare l'attualità della pericolosità sociale e la persistente capacità di frequentare ambienti criminali e di non rispettare le regole.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della pericolosità sociale quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e giuridicamente corretta.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di sorveglianza non consente l'accoglimento del ricorso se le doglianze non evidenziano reali vizi di legittimità.
  • La permanenza della pericolosità sociale può essere desunta da condotte recenti che denotino persistenza di atteggiamenti illeciti, capacità di relazione con ambienti criminali e scarso rispetto delle regole, secondo una valutazione rimessa al giudice di sorveglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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