Cassazione Civile, Ordinanza n. 15047/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione di un concordato fallimentare proposto da un terzo assuntore nell’ambito del fallimento di una società. La proposta prevedeva un apporto di denaro immediato e il pagamento dei creditori chirografari in misura indicata come "non inferiore al 35%", ma tale percentuale risultava calcolata prendendo a riferimento solo le domande di insinuazione depositate entro la data della prima proposta poi divenuta improcedibile. Nel successivo passaggio procedimentale, il curatore, nel parere richiesto dall’art. 125 l.f., evidenziava invece che, considerando anche le domande tardive sino alla data della seconda proposta definitiva, la percentuale effettiva di soddisfacimento sarebbe stata pari al 16,4%. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la comunicazione ai creditori della proposta insieme al parere del curatore, reputando che la proposta dovesse essere letta unitamente a tale parere e che i creditori avessero potuto formarsi consapevolmente il voto. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la banca ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 125, 127 e 128 l.f., sostenendo che: la proposta di concordato e il parere del curatore svolgono funzioni distinte; la valutazione di convenienza per i creditori deve ricavarsi solo dalla proposta; il parere del curatore sarebbe destinato solo al giudice delegato e non potrebbe sanare errori o omissioni contenuti nella proposta; nel caso concreto la proposta avrebbe indotto i creditori in errore sulla percentuale di soddisfacimento, che sarebbe stata molto inferiore a quella prospettata. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, nel concordato fallimentare disciplinato dalla versione dell’art. 125 l.f. applicabile ratione temporis, il parere del curatore è preliminare, obbligatorio ma non vincolante, ed è funzionale anche a fornire ai creditori dati e chiarimenti utili per una votazione consapevole sulla convenienza della proposta, ivi compresa la concreta percentuale di soddisfacimento desumibile alla luce delle domande ammesse al passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Ha ritenuto che il parere del curatore, nel concordato fallimentare, non sia un atto destinato esclusivamente al giudice delegato, ma anche ai creditori, i quali devono esprimere il voto sulla base della proposta, del parere del curatore, del parere del comitato dei creditori e della documentazione fallimentare. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il parere del curatore aveva chiarito l’errore di calcolo della percentuale di soddisfacimento, consentendo ai creditori una valutazione consapevole; perciò l’eventuale inesattezza della proposta non ne determinava l’invalidità, poiché nel concordato fallimentare non esiste una soglia minima di soddisfacimento legalmente imposta e la convenienza dell’operazione è rimessa ai creditori.
Norme richiamate
art. 125 l.f.
primo comma; secondo comma
il parere del curatore è un adempimento preliminare, obbligatorio ma non vincolante, richiesto dal giudice delegato con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; la proposta, il parere del curatore e quello del comitato dei creditori vanno comunicati ai creditori per consentire il voto consapevole
art. 127 l.f.
richiamato come norma che demanda ai creditori il giudizio di convenienza della proposta concordataria sulla base dei pareri e delle informazioni acquisite
art. 128 l.f.
richiamato come norma che attribuisce ai creditori la decisione finale di approvazione del concordato
art. 129 l.f.
richiamato per delineare il giudizio di omologazione, limitato alla regolarità formale e all’esito della votazione, salvo ipotesi particolari
art. 161, terzo comma, l.f.
richiamato in funzione comparativa, per evidenziare la diversa natura dell’attestazione del professionista indipendente nel concordato preventivo rispetto al parere del curatore nel concordato fallimentare
art. 160, comma 4, l.f.
richiamato in via comparativa per sottolineare che la soglia minima del 20% per i chirografari riguarda il concordato preventivo e non il concordato fallimentare
richiamato come fonte dell’introduzione della soglia minima nel concordato preventivo
richiamato per individuare la disciplina temporale applicabile al procedimento di concordato fallimentare
richiamato in chiave storica per il confronto con la disciplina precedente del concordato fallimentare
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare disciplinato dalla versione dell’art. 125 l.f. applicabile, il parere del curatore ha funzione preliminare e informativa: non è rivolto soltanto al giudice delegato, ma concorre a mettere i creditori in condizione di valutare consapevolmente la convenienza della proposta.
- La proposta di concordato fallimentare, il parere del curatore e il parere del comitato dei creditori non devono essere letti come compartimenti stagni: il sistema è costruito per una valutazione unitaria, nella quale il parere del curatore può chiarire i dati economici della proposta, compresa la percentuale di soddisfacimento effettiva.
- L’eventuale errore contenuto nella proposta sulla percentuale di soddisfacimento non determina, di per sé, invalidità del procedimento se il parere del curatore e la documentazione fallimentare consentono ai creditori di comprendere i dati reali e di votare in modo informato.
- Nel concordato fallimentare non opera una soglia legale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari; la convenienza della proposta è rimessa ai creditori e non può essere sindacata dal tribunale come giudizio di merito, salvo il controllo sulla ritualità e sull’eventuale abuso dell’istituto.
- Il parere del curatore nel concordato fallimentare è cosa diversa dall’attestazione del professionista indipendente nel concordato preventivo: nel primo caso il curatore indica i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, in un contesto in cui i dati fallimentari sono già in larga parte disponibili ai creditori.
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