Sentenza del 30/05/2024 n. 480 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento IMU 2013 relativi a terreni agricoli e terreni edificabili (ZTO C), sostenendo di svolgere esclusivamente attività agricola, di coltivare direttamente i terreni, di essere iscritti come coltivatori diretti alla gestione INPS e al registro delle imprese come azienda agricola, e chiedevano la rimessione in termini per aver notificato il ricorso oltre il termine, in ragione di un fraintendimento delle sospensioni dei termini dovute all'emergenza COVID-19. Il Comune eccepiva la tardività della notifica (avviso del 2/1/2020, termine di impugnazione scaduto il 2/3/2020; ricorso notificato il 28/4/2020) e, nel merito, negava l'agevolazione IMU sostenendo che alcuni terreni risultavano locati in affitto (perdita del beneficio) e che non era dimostrata la conduzione effettiva e diretta dei terreni fabbricabili, ritenendo insufficiente l'inserimento nei fascicoli AVEPA.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello del Comune soltanto sulla questione preliminare: ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardiva notifica. Ha ritenuto che la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. richieda la prova di un impedimento assoluto, non imputabile alla parte, e che il semplice fraintendimento o malinterpretazione delle norme di sospensione dei termini connesse al COVID-19 non costituisce causa non imputabile. Ne è conseguita la riforma della decisione di primo grado (C.T.R. n. 138/2022) e la pronuncia di inammissibilità del ricorso; sono state compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
La rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell'impugnazione, estraneo alla volontà della parte; occorre dimostrare che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, di carattere assoluto.
Legge n. 69/2009 (novellazione art. 153 c.p.c.)
Ha modificato il regime della rimessione in termini; la giurisprudenza applica il criterio restrittivo dell'impedimento non imputabile alla parte.
Cass. Civ., sez. III, 07 luglio 2023, n. 19384
Conferma che la rimessione in termini richiede una causa non imputabile alla parte, caratterizzata dall'assolutezza e non dalla mera difficoltà; una mera difficoltà interpretativa delle norme di sospensione non è sufficiente.
Cass. SS.UU., sent. n. 32725/2018
Ha affermato lo stesso principio in termini di legittimazione della rimessione in termini solo per cause non imputabili alla parte.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. può essere concessa solo se la parte dimostra un impedimento assoluto, estraneo alla sua volontà; errori interpretativi o fraintendimenti delle norme di sospensione (es. COVID-19) non sono in genere sufficienti.
- Nei giudizi tributari, la tempestività della notifica del ricorso deve essere calcolata con attenzione: l'omissione comporta di norma l'inammissibilità dell'impugnazione se non è dimostrabile un impedimento non imputabile.
- Per le agevolazioni IMU sui terreni agricoli la prova della qualità di coltivatore diretto richiede documentazione chiara ed univoca: iscrizione INPS/registro imprese e iscrizioni AVEPA sono elementi rilevanti ma vanno valutati nel loro complesso e integrati da prove della conduzione effettiva e personale dei terreni.
- La concessione in affitto di terreni, anche a familiari, può compromettere il diritto all'esenzione IMU se viene meno la conduzione diretta; comunque va valutata la concreta organizzazione dell'impresa agricola (es. lavoro congiunto con il figlio, presenza di coadiuvanti) e la documentazione probatoria specifica.
- Quando si propone ricorso per controversie tributarie, in caso di norme o sospensioni eccezionali (es. emergenze), è prudente conservare e produrre ogni atto o comunicazione che dimostri l'impossibilità oggettiva di rispettare i termini o la confusione normativa, ma non si può fare affidamento su interpretazioni soggettive per ottenere la rimessione.
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